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Regolamento di attuazione dello Statuto Dell’Associazione Le Vele Onlus

 

 

Art. 1 - nuove sedi o sezioni

(Art.1, 3° comma Statuto)

 

Le sedi secondarie o le sezioni di nuova istituzione potranno essere ubicate in locali acquisiti dall'Associazione in proprietà, locazione, uso o usufrutto o avuti in concessione da enti statali o regionali o comunali con le formalità previste dalle leggi.

Della nuova istituzione o chiusura di sedi o sezioni dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Consiglio Direttivo, con le medesime modalità previste per i verbali delle altre attività associative e dovrà immediatamente essere data notizia ai Soci mediante comunicazione scritta da parte del Consiglio stesso.

 

Art. 2 - Aggiornamento legislativo

(Art. 3.1 cpv Statuto)

 

Il Consiglio Direttivo provvederà, mediante abbonamento o altro idoneo strumento anche informatico, a tenersi aggiornato in materia di disposizioni di legge o di regolamento o circolari nazionali o regionali o comunali che interessino il campo di attività dell'Associazione.

Le relative spese figureranno regolarmente a bilancio.

 

Art. 3 – Oggetto

(Art. 3.2 e 5.4 Statuto)

 

Volontari collaboratori, idoneità all’affido, assicurazioni di legge

 

L’operato dell’Associazione si fonda sull’opera di nuclei familiari e/o di persone singole che comunque riconoscono il valore della famiglia e dell’istituto dell’affido familiare. 

 

 

3.1 - Volontari collaboratori (art. 3.2 dello Statuto)

 

Il Consiglio Direttivo può accettare la collaborazione di volontari anche non soci.

 

3.2 - Idoneità all’affido

 

I nuclei familiari che fanno richiesta di usufruire degli alloggi nelle strutture dell’Associazione, ai sensi dell’art. 5.4 dello Statuto, e quelle che intendono aderire coordinandosi ma restando nella propria abitazione, per essere ammesse devono preventivamente compiere un percorso di preparazione per l'idoneità all’affido di minori, attraverso un cammino di accompagnamento, in cascina, riconosciuto dalle istituzioni.  Ciò al fine di garantire una maggiore specifica competenza ed affidabilità nei rapporti coi bambini e con le famiglie accompagnate dall’Associazione.

 

 

3.3 - Assicurazioni di legge

I Soci ed i volontari addetti alle attività sociali devono essere assicurati dall’Associazione contro gli infortuni a norma del combinato disposto della L. 11/8/1991 n° 266 e del DM 14/2/1992 pubblicato nella G.U. n°44 del 22/2/1992 e successive eventuali modifiche.

 

3.4 – Progetto di inserimento abitativo transitorio

 

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’inserimento in un “progetto abitativo transitorio”, della durata massima di un anno, eventualmente prorogabile per non più di un altro anno, da riservare ad un percorso finalizzato ad un periodo di conoscenza reciproca e di condivisione degli scopi statutari e della prassi operativa.   

 

            I soggetti accolti in questo progetto, devono sottoscrivere un documento in cui prendono atto della temporaneità dell’inserimento, che non può essere superiore ad un anno e comunque soggetta a delibera insindacabile del Consiglio Direttivo che può decidere l’interruzione in via anticipata.

 

            I soggetti inseriti nel progetto di inserimento abitativo transitorio si impegnano a lasciare liberi i locali dati in uso presso la struttura dell’Associazione alla scadenza del termine massimo di un anno dalla data dell’inserimento, od in via anticipata, a semplice delibera del Consiglio Direttivo di cui essi accettano e riconoscono l’insindacabilità.

 

            Essi si impegnano inoltre:

 

- a mantenere libero o immediatamente disponibile per proprio uso il proprio alloggio di origine,

   mantenendovi la propria residenza

 

- all’accettazione incondizionata e rispetto dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, nonché delle direttive impartite dal C.D. e dagli organi operativi da esso preposti e delegati;

 

- alla disponibilità a contribuire alle spese di conduzione della struttura (ad esempio le forniture ed

   utenze energetiche), secondo le proprie possibilità e comunque nella forma concordata con il

   consiglio direttivo

 

- all’eventuale partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria dei locali, per fatti imputabili

   all’uso, secondo le modalità di volta in volta concordate con il consiglio direttivo

 

- a non eseguire lavori di trasformazione e/o ristrutturazione dei locali in uso.

  A tal fine, prendono atto che qualora operassero in modo da violare anche in parte la predetta

  disposizione, saranno obbligati a reintegrare a proprie spese i locali nell’originario stato d’uso e di

  efficienza, ferme restando le disposizioni statutarie e di regolamento a loro carico.

   

L'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e le relative spese  sono a carico dell'Associazione. I lavori devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Sindaci.

In nessun caso potranno essere autorizzati lavori che possano comportare o favorire alterazioni degli scopi associativi.

In caso di bisogno si farà riferimento alla normativa vigente. 

Al momento in cui verranno lasciati liberi i locali, il Consiglio Direttivo dovrà far eseguire le

  verifiche del caso, nel modo che giudicherà più idoneo.

 

 

 

Accoglienze, tipologie di handicap e/o disagio,

attività, programmi, rapporti con le pubbliche istituzioni

 

 

 

3.5 – Accoglienze, tipologie di handicap e/o di disagio

 

Gli utenti accoglibili in cascina non devono presentare disturbi psichiatrici e di dipendenze rilevanti e devono presentare tutte le condizioni per un realistico progetto di reinserimento sociale.

Devono in ogni caso risultare adeguatamente trattabili dalle persone che ne verranno incaricate, il cui grado di competenza e idoneità deve essere preventivamente accertato a cura dell’equipe, con l'eventuale cooperazione delle istituzioni competenti.

 

3.6 - Rapporti con le pubbliche istituzioni

 

            L’Associazione privilegia l’accoglienza di minori e di nuclei in difficoltà, per progetti di accompagnamento all’autonomia, appartenenti ai quattro Comuni del Distretto (Pioltello, Segrate, Rodano, Vimodrone), ed in particolare riserva un’abitazione al Comune di Pioltello in base alla convenzione socio-urbanistica con esso in atto.

 

Si riserva comunque la facoltà di accogliere soggetti di cui sopra provenienti da altre zone purchè dietro progetto con una istituzione inviante.

 

Ogni ospite verrà accolto dietro convenzionamento e specifico impegno, da parte dell’Ente Pubblico, di pagamento di una retta stabilita.

 

 

3.7 – Settori di intervento socio-educativo, equipe educativa e loro coordinamento

 

Settori di intervento socio-educativo:

 

I settori di intervento socio-educativo riguardano:  

 

-         Attività di centro diurno nei suoi diversi interventi:

. attività sistemiche per la prevenzione ed il recupero dell’insuccesso scolastico

. attività ludiche

. permanenza semi-residenziale

-         Minori in affido familiare

-         Pronto intervento minori

-         Attività di supporto alla famiglia di origine

-         Affido di neo-maggiorenni in proseguo amministrativo

-         Gestione e formazione di volontari competenti

-         Formazione di famiglie affidatarie professionali

-         Accompagnameto di nuclei familiari in difficoltà perché conseguano una propria autonomia con l’ausilio di una famiglia i riferimento

-         Percorsi di formazione professionale “Scuola-Bottega” mirati all’integrazione socio-lavorativa di minori in difficoltà

-         Polo scientifico.

 

 

Equipe educativa:

 

L’Associazione si avvale dell’operato di una equipe educativa che vede al momento la presenza di Assistenti Sociali, Educatori Professionali, Pedagogisti, Neurologo (al bisogno), Pscoterapeuta (al bisogno), Neuropsichiatra (al bisogno), e comunque da almeno un rappresentante per ogni settore di intervento socio-educativo.

Si riunisce di norma ogni 15 giorni.     

 

Coordinamento:

 

Agli incontri di coordinameto dei progetti e delle attività della cascina partecipano oltre ai membri dell’equipe almeno un rappresentante del Consiglio Direttivo e delle Sezioni interne di lavoro

(vedi art. 8).  Il coordinameto è un organo consultivo del Consiglio Direttivo e si riunisce ogni 15 giorni.

 

 

3.8 - Attività - Programmi

 

a)   L'Associazione si impegna ad elaborare un progetto, in accordo tra l’equipe educativa  dell’associazione e quella dell’ente inviante, per  ogni singolo minore o nucleo familiare accolto, a benessere prioritario dei minori coinvolti, e a collaborare con le stesse istituzioni per la sua realizzazione.

b)   I programmi delle attività di supporto e/o di sperimentazione dovranno essere impostati a cura dell’equipe in coordinamento con i settori di intervento socio-educativi in accordo con i Soci interessati e con le istituzioni competenti e dovranno essere soggetti a periodiche idonee verifiche.

c)   I nuclei in difficoltà vengono abbinati ad un nucleo di riferimento che se ne responsabilizzerà.

 

 

3.9 Progetto di Accoglienza transitoria

 

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’inserimento in un progetto di accoglienza transitoria di persone in stato di bisogno assistenziale e/o piccoli nuclei famigliari (con all’interno soggetti in affido e/o in stato di bisogno), temporaneamente in difficoltà e bisognosi di un particolare sostegno concreto attraverso il coinvolgimento attivo nel microcosmo ‘protetto’ del sistema solidale all’interno della Cascina, al fine di poter progettare un intervento mirato al benessere prioritario dei minori coinvolti.

 

            I soggetti accolti in questo progetto, devono sottoscrivere un documento in cui prendono atto della temporaneità dell’accoglienza, che non può essere superiore ad un anno e comunque soggetta a delibera insindacabile del Consiglio Direttivo che può decidere l’interruzione in via anticipata.

 

 

 

 

 

 

Art. 4 - Utili e avanzi di gestione, devoluzione del patrimonio associativo.

Accettazione e rimborso di prestiti da soci.

 

4.1 - Verbalizzazione (Art. 4.5, 2° e 3° comma Statuto)

 

Deve essere redatto verbale per tutte le operazioni ivi menzionate, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa  approvazione scritta e contestuale da parte del Collegio dei Sindaci.

 

4.2 - Prestiti da Soci - Accettazione - (Art. 4.2 e 5.10 Statuto)

 

Il Consiglio Direttivo prende in esame eventuali offerte di prestiti infruttiferi da parte di soci per far fronte a temporanee carenze di liquidità e, valutata attentamente l’operazione in tutti i suoi risvolti, ne delibera l’eventuale accettazione, alle seguenti condizioni generali (salvo ulteriori o diverse indicazioni stabilite nella delibera stessa):

- le somme ricevute in prestito dovranno essere versate dal Socio nei seguenti modi:

            -con assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla “Associazione Le

  Vele ”

            - con bonifico bancario su uno dei conti correnti intestati all’Associazione

- con eventuale vaglia postale o con bollettino sul c/c postale intestato alla Associazione

- eventuali assegni bancari, sono accettati solo su specifica autorizzazione del Consiglio e sempre salvo buon fine;

- la delibera del Consiglio, di accettazione del prestito, dovrà essere ratificata dall’Assemblea ai sensi dell’art. 4.2 dello Statuto;

- al ricevimento della somma, l’Associazione rilascerà al depositante ricevuta in duplice copia, su apposito modulo, contenete i seguenti dati:

            - data del ricevimento

            - data della delibera di accettazione del Consiglio Direttivo

            - nome del socio versante

            - importo della somma, in cifre ed in lettere

            - forma del versamento (contanti, o altri titoli)

            - durata del prestito

- modalità del rimborso, (in unica soluzione o a quote di capitale -ed in questo caso, la data o   comunque la cadenza e l’importo delle singole quote di rimborso), come accettata e deliberata dal Consiglio

- La possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, in caso di necessità, previa specifica domanda scritta al Consiglio Direttivo, da farsi con lettera semplice con un preavviso di 30 giorni dalla data del rimborso richiesto

- firma di ricevuta del Presidente o del Tesoriere o di un Consigliere eventualmente all’uopo delegato dal Presidente o dal Consiglio

- firma di conferma ed accettazione da parte del Socio versante;

- il Tesoriere o persona delegata dal Presidente, provvederà quindi alla registrazione dell’entrata ed al versamento della relativa somma su conto corrente dell’Associazione e ad inserire nello scadenzario il rimborso secondo le modalità deliberate;

- copia della ricevuta dovrà essere tenuta agli atti e sulla stessa, al momento del rimborso totale e/o delle singole quote, dovrà esserne annotata la data ed allegato il relativo modulo di rimborso firmato per ricevuta dal Socio, come stabilito di seguito.

 

4.3 - Rimborso di prestiti a Soci

 

Se il rimborso del prestito avviene nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio nella delibera iniziale di accettazione, ratificata dall’Assemblea, il Presidente potrà autorizzarne il rimborso ed informarne il Consiglio alla successiva riunione.

Il rimborso dovrà essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:

 

·        con assegno bancario NON TRASFERIBILE tratto su c/c dell’Associazione oppure con Assegno circolare NON TRASFERIBILE, intestati al Socio depositante;

·        con vaglia postali o bonifici bancari su conti intestati al Socio

·        con altre modalità preventivamente concordate con il Socio interessato.

Al momento della consegna della somma, totale o parziale, dovrà essere rilasciata dal Socio ricevuta liberatoria su apposito modulo dell’Associazione, che dovrà contenere:

            - data della consegna della somma

- indicazione della data della delibera consigliare recante le modalità ed i tempi del rimborso. Se trattasi di rimborso anticipato, la data deve essere quella della delibera di approvazione della relativa domanda

            - nome del Socio beneficiario

            - importo della somma rimborsata, in cifre ed in lettere

            - modalità di erogazione (contanti o altro mezzo)

            - indicazione se trattasi di rimborso totale del capitale o di una sua quota

- in caso di rimborso parziale, indicazione dell’importo della somma prestata che rimane ancora da rimborsare da parte dell’Associazione, dopo la presente operazione

- firma per ricevuta della somma rimborsata e conferma dei dati sopra esposti da parte del Socio ricevente

- firma di conferma del Presidente o della persona da lui all’uopo delegata

Il Tesoriere o chi per esso, registrerà l’uscita ed annoterà in calce al modulo, nell’apposito spazio riservato, le modalità scelte per il rimborso.

Il modulo di rimborso come sopra firmato, andrà allegato alla copia della ricevuta di versamento iniziale, in atti.

 

Art. 5 - Richiesta di associazione, uso di locali delle strutture associative

(Art. 5.3, 1° comma e 5.5 Statuto)

 

5.1 - Richiesta di associazione (art. 5.3, 1° comma)

 

La richiesta di coloro che desiderano diventare Soci deve essere datata e firmata dall'aspirante e deve contenere tutti gli elementi utili all'identificazione dell'aspirante stesso e, in ogni caso, i seguenti dati:

              - per le persone fisiche:

·        Nome, eventuale secondo nome e cognome.

·        Data e luogo di nascita, con indicazione della provincia.

·        Residenza e domicilio (via/piazza, numero civico, località, provincia, CAP)

·        Codice fiscale.

·        Indicazione dello stato civile

·        Titolo di studio e professione

·        Telefono fisso, eventuale telefono cellulare, eventuale indirizzo di posta elettronica.

- per le persone giuridiche:

     -   ragione sociale, sede, capitale sociale, dati di registrazione, codice fiscale, partita IVA, telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica, documentazione dell’ente dove risulti la capacità giuridica o l’autorizzazione esplicita al richiedente ad operare in suo nome, oltre ai dati personali di colui che presenta la richiesta (come per le persone fisiche).

La richiesta deve inoltre contenere il preventivo impegno a rispettare le norme statutarie e di Regolamento.

 

5.2 -  (art. 5.4 dello Statuto)

 

La facoltà di alloggiare nelle strutture a disposizione dell’Associazione, potrà essere concessa per periodi di tempo definiti, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, sentita l’equipe, a soci che se ne servano per svolgere compiti previsti dall’art. 3 del presente Statuto.

        

5.3 - Uso dei locali delle strutture associative (art. 5.5 dello Statuto)

 

                E’ facoltà dell’Associazione concedere l’uso dei locali, gratuitamente o dietro contributo, per periodi di tempo limitati, concordati con il consiglio direttivo, e finalità chiaramente definite.

 

Durante l'uso di locali che facciano parte delle strutture associative e delle eventuali attrezzature, gli utilizzatori devono mantenerli in buono stato di conservazione e di efficienza usando la diligenza del buon padre di famiglia.

 

       Il Consiglio Direttivo si riserva di fissare le condizioni economiche della concessione,  fermi restando in ogni caso, per i soci e per gli aspiranti soci alloggiati nelle strutture dell’Associazione, i seguenti obblighi e le seguenti direttive:

 

a)      rispetto e accettazione incondizionata  dello Statuto e del Regolamento vigente, delle sue successive modifiche e delle direttive impartite dal Consiglio dell’Associazione e dagli organi operativi da esso preposti e delegati;  

b)      rispetto della storia e dello spirito dell’Associazione, come risultano dalle idee e dalla prassi seguite nella realtà operativa;

c)      impegnarsi nel continuo miglioramento dei rapporti interpersonali con i soci, particolarmente con quelli residenti nelle stesse strutture dell’Associazione;

d)      collaborare fattivamente alle varie iniziative programmate dell’associazione e alle attività giornaliere previste e impreviste;

e)      comunicare ai responsabili della struttura le proprie disponibilità sia in termini di impegno giornaliero sia in termini di presenza, concordando giorni e orari, al fine di “presidiare” la struttura in un clima di auto-responsabilità;  

f)       essere finanziariamente autosufficienti;

g)    contribuire alle spese di conduzione della struttura (per es. rimborso delle proprie forniture e utenze energetiche);

h)    contribuire al mantenimento della struttura in condizioni di abitabilità, igiene e funzionalità generale.

       h1 - Il consiglio può deliberare, con efficacia nei confronti di tutti gli abitanti e usufruitori degli alloggi, le condizioni e le eventuali ripartizioni di compiti e funzioni tra gli stessi, per la migliore realizzazione di quanto previsto al precedente punto h.         

i)     impegno a mantenere libero o immediatamente disponibile per proprio uso il proprio alloggio di origine, mantenendovi la propria residenza;

l)    impegno a lasciare liberi i locali dati in uso dall’Associazione, nei casi e nei termini previsti dall’art. 5, punto 12 dello Statuto;

m)  l’Associazione ha la facoltà di risolvere il contratto anche in via anticipata, nei seguenti casi:

 

       -    rinuncia volontaria dei dimoranti

       -    abbandono da parte dei dimoranti del progetto e/o della mansione concordata e che

             ha dato origine al presente contratto

-         verificata inidoneità dei dimoranti alla prosecuzione del progetto, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, sentito i Probiviri ed il Collegio Sindacale

-         gravi contrasti con il Consiglio Direttivo

-         mancato rispetto delle convenzionali norme di buona convivenza

-         condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico

-         mancato pagamento ingiustificato delle proprie forniture e utenze energetiche

-         mancato rispetto di una qualsiasi delle clausole del contratto di concessione in uso temporaneo di porzione di immobile;

 

n)      l’Associazione si riserva il diritto di risoluzione anticipata del contratto con preavviso al dimorante. La durata del preavviso verrà stabilita di volta in volta dal consiglio

  direttivo secondo la situazione;            

        

o)    ogni “utente” verrà accolto dietro convenzionamento e specifico impegno, da parte dell’Ente Pubblico, di pagamento di una retta stabilita;

 

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di verificare il rispetto dei suddetti punti in qualsiasi periodo dell’anno e ogni volta lo ritenga necessario.

 

 

 

Art. 6 - Votazioni in Assemblea, delega di voto

(Art. 7.3, 7.4, 7.5 Statuto)

 

Il voto viene espresso di norma per alzata di mano, salvo che lo Statuto disponga diversamente o che - per la particolarità della materia oggetto del voto - il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei presenti con diritto al voto, decida l'adozione del voto nominativo o del voto segreto.

La delega deve contenere i seguenti elementi:

·        Nome e cognome del Socio delegante.

·        Nome e cognome del Socio delegato.

·        Data e luogo di convocazione dell'assemblea.

·        Esplicita dichiarazione di approvare l'operato del delegato in esecuzione della delega.

·        Data e firma del delegante.

 

Un socio non potrà raccogliere più di cinque deleghe.

 

 

Art. 7 - Numero dei Consiglieri, rapporto dei Consiglieri con l'Associazione, assenza per giustificato motivo, assunzione di personale dipendente, erogazione dei mezzi dell'Associazione

(Art. 8.1, 8.3, 8.8, 8.9 lettera f, 8.9 lettera h Statuto)

 

7.1 - Numero dei Consiglieri e rapporto con l’Associazione (art. 8.1 dello Statuto)

 

a)      Il Consiglio Direttivo è normalmente composto da cinque membri.

L'eventuale aumento fino a undici componenti è ammesso in funzione di specifiche competenze personali, o della mole di lavoro che grava sul Consiglio, o di un consistente aumento nel numero dei Soci.

In ogni caso la decisione da parte dell’Assemblea di aumentare i componenti, deve essere adeguatamente motivata e regolarmente verbalizzata.

 

b)      Per la nomina a Consiglieri e per il mantenimento della carica, è indispensabile avere un costante rapporto pienamente collaborativo con gli altri organi dell’Associazione.

L’eventuale insorgenza di controversie o vertenze a carico di un membro del Consiglio, anche se non raggiungono il livello contenzioso amministrativo o giudiziario, è motivo di decadenza dalla carica.           

 

7.2 - Assenza per giustificato motivo (art. 8.8 dello Statuto)

 

L’assenza di un Consigliere dai lavori del Consiglio, deve essere, per quanto possibile, adeguatamente motivata dall’interessato al Consiglio stesso che valuta l’accettabilità della giustificazione.

Qualora si verificassero tre assenze consecutive non motivate o per le quali il Consiglio giudicasse inaccettabili le relative giustificazioni, il Consigliere decade dalla carica.

E’ pure motivo di decadenza dalla carica la mancata disponibilità o perdurante impossibilità a partecipare da parte del Consigliere interessato.

 

7.3 - Assunzione di personale dipendente (art. 8.9 lettera f dello Statuto)

               

                L’assunzione, da parte del Consiglio, di personale alle dipendenze dell'Associazione deve essere giustificata da oggettive esigenze funzionali non altrimenti fronteggiabili, ed i criteri di scelta degli aspiranti restano di competenza del Consiglio Direttivo sentiti i settori di intervento socio-educativi interessati.  

In ogni caso il rapporto di lavoro deve essere regolato a norma di legge.

 

 

 

 

Art. 8 - Sezioni interne di lavoro

(art. 8.9 lettere: e) g) e art. 8.11 dello Statuto)

 

La costituzione di eventuali Sezioni di lavoro interne al Consiglio Direttivo o all'Associazione può essere decisa dal Consiglio per motivi funzionali.

Ne possono far parte Soci di specifica competenza in rapporto all'oggetto del lavoro.

Solo a titolo eccezionale, per comprovate necessità, possono essere chiamate a farne parte persone esterne all'Associazione.

In ogni caso la sfera di competenza e le finalità operative delle Sezioni di lavoro deve essere preventivamente definita dal Consiglio che, in linea di principio, fissa anche i limiti di tempo concessi per il lavoro stesso, riservandosi di modificarli in caso di comprovata necessità.

            Il Consiglio Direttivo, nel costituire le Sezioni di lavoro, indicherà uno o più Consiglieri di riferimento, al/ai quale/quali ogni componente di Sezione potrà rivolgersi per qualsiasi necessità di chiarimento o contestazione.

            Il Consiglio Direttivo, sentite le disponibilità personali dei soci e/o degli eventuali aspiranti a partecipare ai lavori e valutate le loro attitudini ed esperienze individuali, individuerà i componenti delle singole Sezioni di lavoro tra i quali nominerà un Coordinatore di Sezione che avrà il compito di impostazione e suddivisione del lavoro e direzione operativa della propria Sezione, per il raggiungimento dell’obiettivo assegnatole.

            Ogni Coordinatore terrà delle riunioni dei membri della propria Sezione, raccoglierà il materiale prodotto dai suoi componenti e con essi concorderà una relazione scritta al Consiglio Direttivo sui risultati della propria attività.

            La relazione finale, eventualmente corredata dal materiale acquisito, dovrà essere consegnata al proprio Consigliere di riferimento che la porterà in Consiglio Direttivo.

            Il Consiglio Direttivo analizzerà e valuterà le relazioni ed il materiale pervenuto dalle Sezioni di lavoro e qualora lo ritenesse opportuno, potrà invitare a partecipare ad una successiva riunione, il coordinatore e/o qualcuno dei componenti la Sezione che ha prodotto il lavoro in esame, per avere maggiori informazioni e/o chiarimenti.

            All’interno di ogni Sezione, ogni decisione operativa dovrà essere presa a maggioranza dei componenti.

Nel caso non si raggiungesse un accordo, potrà essere chiesto l’intervento del proprio Consigliere di riferimento per appianare il contrasto.

Qualora non si riuscisse a raggiungere un’intesa, il Consigliere di riferimento porterà la questione in Consiglio Direttivo per una definitiva soluzione.

            Le Sezioni di lavoro ed i loro componenti e Coordinatori, sia nei rapporti interni che esterni all’Associazione, avranno solamente compiti di studio delle problematiche loro sottoposte ed i risultati del loro lavoro costituiranno esclusivamente delle proposte di soluzione riservate al Consiglio Direttivo.

            E’ fatto divieto alle Sezioni, ai loro componenti e Coordinatori di proporsi, operare e/o prendere decisioni od iniziative di alcun genere nei rapporti con o verso terzi in nome e per conto dell’Associazione, se non previa specifica autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo e/o del Presidente -nell’ambito dei poteri a lui delegati-, e comunque rigorosamente nei limiti indicati nella stessa.

               

 

Art. 9 - Poteri di rappresentanza legale del Presidente dell'Associazione

(Art. 9.1 Statuto)

 

I poteri di rappresentanza legale conferiti dallo Statuto al Presidente dell'Associazione in- cludono l'eventuale costituzione di parte civile dell'Associazione in procedimento penale e la difesa della stessa qualora venisse citata in sede penale in qualità di responsabile civile.

 

 

 

 

Art. 10 - Procedure dei probiviri, contradditorio, lodo

(Art. 11 Statuto)

 

a)      E' essenziale al lavoro dei probiviri il dialogo con le persone ricorrenti.

Perciò il Collegio prenderà al più presto contatto con loro per informarle sulla procedura in atto e per facilitare in ogni modo lo scambio di idee, informazioni, documenti e quant'altro occorra.

b)      Sede, tempi e luoghi dei necessari colloqui saranno stabiliti di volta in volta d'accordo con i ricorrenti, i quali potranno - facendone preventivamente richiesta motivata al Collegio, cui spetta l'eventuale consenso - farsi assistere da persone di loro fiducia nell'esposizione delle proprie ragioni.

c)      In caso di composizione amichevole della vertenza se ne redige verbale datato e sottoscritto dai probiviri e dai ricorrenti, ad uso del Consiglio Direttivo a norma di Statuto.

d)      Qualora si debba procedere al lodo, il Collegio ne curerà la redazione, affidandone di norma la stesura a uno dei componenti.

Il lodo dovrà in ogni caso comprendere:

1)      la descrizione dei fatti oggetto della controversia,

2)      le ragioni addotte dalla parte ricorrente,

3)      le motivazioni della decisione,

4)      il dispositivo con l'enunciazione sintetica dei provvedimenti suggeriti.

e)      Il lodo viene redatto in carta libera e comunicato in copia al più presto alla parte ricorrente.

f)   Per le modalità relative alla verbalizzazione delle operazioni previste dall'ultimo capoverso dell'art. 11 dello Statuto si applicano le disposizioni dell'art. 4.1 del presente regolamento.

 

 

 

 

Casella di testo:  

 

 


  

 

 

 

 

Associazione "Le Vele" - ONLUS
Sede legale:      via Mazzini, 14 - 20090 Segrate    
Sede operativa: via Rugacesio, 9 - 20096 Pioltello
Iscritta al registro del volontariato della Regione Lombardia, con D.p.g.r. n. 26057 del 24.10.2000
e al Registro Regionale delle Associazioni Familiari con Decreto nr. 3827 del 05.04.2006.

 

 

  Associazione LE VELE onlus - Via Rugacesio, 9 - 20096 Pioltello (MI) - email: info@levele.org