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Regolamento di attuazione dello Statuto Dell’Associazione Le Vele Onlus
Art. 1 - nuove sedi o sezioni
(Art.1, 3° comma Statuto)
Le sedi secondarie o le sezioni di nuova
istituzione potranno essere ubicate in locali acquisiti
dall'Associazione in proprietà, locazione, uso o usufrutto o avuti in
concessione da enti statali o regionali o comunali con le formalità
previste dalle leggi.
Della nuova istituzione o chiusura di sedi o
sezioni dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Consiglio
Direttivo, con le medesime modalità previste per i verbali delle altre
attività associative e dovrà immediatamente essere data notizia ai Soci
mediante comunicazione scritta da parte del Consiglio stesso.
Art. 2 - Aggiornamento legislativo
(Art. 3.1 cpv Statuto)
Il Consiglio Direttivo provvederà, mediante
abbonamento o altro idoneo strumento anche informatico, a tenersi
aggiornato in materia di disposizioni di legge o di regolamento o
circolari nazionali o regionali o comunali che interessino il campo di
attività dell'Associazione.
Le relative spese figureranno regolarmente a
bilancio.
Art. 3 – Oggetto
(Art. 3.2 e 5.4 Statuto)
Volontari collaboratori, idoneità
all’affido, assicurazioni di legge
L’operato dell’Associazione si fonda
sull’opera di nuclei familiari e/o di persone singole che comunque
riconoscono il valore della famiglia e dell’istituto dell’affido
familiare.
3.1 - Volontari collaboratori
(art. 3.2 dello Statuto)
Il Consiglio Direttivo può accettare la
collaborazione di volontari anche non soci.
3.2 - Idoneità all’affido
I nuclei familiari che fanno richiesta di
usufruire degli alloggi nelle strutture dell’Associazione, ai sensi
dell’art. 5.4 dello Statuto, e quelle che intendono aderire
coordinandosi ma restando nella propria abitazione, per essere ammesse
devono preventivamente compiere un percorso di preparazione per
l'idoneità all’affido di minori, attraverso un cammino di
accompagnamento, in cascina, riconosciuto dalle istituzioni. Ciò al
fine di garantire una maggiore specifica competenza ed affidabilità nei
rapporti coi bambini e con le famiglie accompagnate dall’Associazione.
3.3 - Assicurazioni di legge
I Soci ed i volontari addetti alle attività
sociali devono essere assicurati dall’Associazione contro gli infortuni
a norma del combinato disposto della L. 11/8/1991 n° 266 e del DM
14/2/1992 pubblicato nella G.U. n°44 del 22/2/1992 e successive
eventuali modifiche.
3.4 – Progetto di
inserimento abitativo transitorio
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’inserimento
in un “progetto abitativo transitorio”, della durata
massima di un anno, eventualmente prorogabile per non più di un altro
anno, da riservare ad un percorso finalizzato ad un periodo di
conoscenza reciproca e di condivisione degli scopi statutari e della
prassi operativa.
I soggetti accolti in questo
progetto, devono sottoscrivere un documento in cui prendono atto
della temporaneità dell’inserimento, che non può essere superiore ad un
anno e comunque soggetta a delibera insindacabile del Consiglio
Direttivo che può decidere l’interruzione in via anticipata.
I soggetti inseriti nel
progetto di inserimento abitativo transitorio si impegnano a
lasciare liberi i locali dati in uso presso la struttura
dell’Associazione alla scadenza del termine massimo di un anno dalla
data dell’inserimento, od in via anticipata, a semplice delibera del
Consiglio Direttivo di cui essi accettano e riconoscono
l’insindacabilità.
Essi si
impegnano inoltre:
- a mantenere
libero o immediatamente disponibile per proprio uso il proprio alloggio
di origine,
mantenendovi la propria residenza
- all’accettazione incondizionata e rispetto dello
Statuto e del Regolamento dell’Associazione, nonché delle direttive impartite dal C.D. e dagli organi
operativi da esso preposti e delegati;
- alla disponibilità a contribuire alle spese di
conduzione della struttura (ad esempio le forniture ed
utenze energetiche), secondo le proprie
possibilità e comunque nella forma concordata con il
consiglio direttivo
- all’eventuale partecipazione alle spese di
manutenzione ordinaria dei locali, per fatti imputabili
all’uso, secondo le modalità di volta in volta
concordate con il consiglio direttivo
- a non eseguire lavori
di trasformazione e/o ristrutturazione dei locali in uso.
A tal fine, prendono atto che qualora operassero
in modo da violare anche in parte la predetta
disposizione, saranno obbligati a reintegrare a
proprie spese i locali nell’originario stato d’uso e di
efficienza, ferme restando le disposizioni
statutarie e di regolamento a loro carico.
L'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria e le relative spese sono a carico dell'Associazione. I
lavori devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio
Direttivo, sentito il Collegio dei Sindaci.
In nessun caso potranno essere autorizzati
lavori che possano comportare o favorire alterazioni degli scopi
associativi.
In caso di bisogno si farà riferimento alla
normativa vigente.
Al momento in cui verranno lasciati liberi i
locali, il Consiglio Direttivo dovrà far eseguire le
verifiche del caso, nel modo che giudicherà più
idoneo.
Accoglienze, tipologie di handicap
e/o disagio,
attività, programmi, rapporti con le
pubbliche istituzioni
3.5 – Accoglienze, tipologie di handicap
e/o di disagio
Gli utenti accoglibili in cascina non devono presentare disturbi
psichiatrici e di dipendenze rilevanti e devono presentare tutte le
condizioni per un realistico progetto di reinserimento sociale.
Devono in ogni caso risultare adeguatamente
trattabili dalle persone che ne verranno incaricate, il cui grado di
competenza e idoneità deve essere preventivamente accertato a cura
dell’equipe, con l'eventuale cooperazione delle istituzioni competenti.
3.6 - Rapporti con le pubbliche istituzioni
L’Associazione privilegia
l’accoglienza di minori e di nuclei in difficoltà, per progetti di
accompagnamento all’autonomia, appartenenti ai quattro Comuni del
Distretto (Pioltello, Segrate, Rodano, Vimodrone), ed in particolare
riserva un’abitazione al Comune di Pioltello in base alla convenzione
socio-urbanistica con esso in atto.
Si riserva comunque la facoltà di accogliere
soggetti di cui sopra provenienti da altre zone purchè dietro progetto
con una istituzione inviante.
Ogni ospite verrà accolto dietro
convenzionamento e specifico impegno, da parte dell’Ente Pubblico, di
pagamento di una retta stabilita.
3.7 – Settori di intervento
socio-educativo, equipe educativa e loro coordinamento
Settori di intervento socio-educativo:
I settori di intervento socio-educativo
riguardano:
-
Attività di centro diurno nei suoi diversi interventi:
. attività sistemiche per la prevenzione ed il
recupero dell’insuccesso scolastico
. attività ludiche
. permanenza semi-residenziale
-
Minori in affido familiare
-
Pronto intervento minori
-
Attività di supporto alla famiglia di origine
-
Affido di neo-maggiorenni in proseguo amministrativo
-
Gestione e formazione di volontari competenti
-
Formazione di famiglie affidatarie professionali
-
Accompagnameto di nuclei familiari in difficoltà perché
conseguano una propria autonomia con l’ausilio di una famiglia i
riferimento
-
Percorsi di formazione professionale “Scuola-Bottega” mirati
all’integrazione socio-lavorativa di minori in difficoltà
-
Polo scientifico.
Equipe educativa:
L’Associazione si avvale dell’operato di una
equipe educativa che vede al momento la presenza di Assistenti Sociali,
Educatori Professionali, Pedagogisti, Neurologo (al bisogno),
Pscoterapeuta (al bisogno), Neuropsichiatra (al bisogno), e comunque da
almeno un rappresentante per ogni settore di intervento socio-educativo.
Si riunisce di norma ogni 15 giorni.
Coordinamento:
Agli incontri di coordinameto dei progetti e
delle attività della cascina partecipano oltre ai membri dell’equipe
almeno un rappresentante del Consiglio Direttivo e delle Sezioni interne
di lavoro
(vedi art. 8). Il coordinameto è un organo
consultivo del Consiglio Direttivo e si riunisce ogni 15 giorni.
3.8 - Attività - Programmi
a) L'Associazione si impegna ad elaborare un
progetto, in accordo tra l’equipe educativa dell’associazione e quella dell’ente
inviante, per ogni singolo minore o nucleo familiare accolto, a benessere prioritario dei minori
coinvolti, e a collaborare con le stesse istituzioni per la sua realizzazione.
b) I programmi delle attività di supporto
e/o di sperimentazione dovranno essere impostati a cura dell’equipe in coordinamento con i
settori di intervento socio-educativi in accordo con i Soci interessati e con le istituzioni
competenti e dovranno essere soggetti a periodiche idonee verifiche.
c) I nuclei in difficoltà vengono abbinati
ad un nucleo di riferimento che se ne responsabilizzerà.
3.9 –
Progetto di Accoglienza transitoria
Il Consiglio Direttivo
può deliberare l’inserimento in un progetto di accoglienza
transitoria di persone in stato di bisogno assistenziale e/o
piccoli nuclei famigliari (con all’interno soggetti in affido e/o in
stato di bisogno), temporaneamente in difficoltà e bisognosi di un
particolare sostegno concreto attraverso il coinvolgimento attivo nel
microcosmo ‘protetto’ del sistema solidale all’interno della Cascina, al
fine di poter progettare un intervento mirato al benessere prioritario
dei minori coinvolti.
I
soggetti accolti in questo progetto, devono sottoscrivere un
documento in cui prendono atto della temporaneità dell’accoglienza, che
non può essere superiore ad un anno e comunque soggetta a delibera
insindacabile del Consiglio Direttivo che può decidere l’interruzione in
via anticipata.
Art. 4 - Utili e avanzi di gestione,
devoluzione del patrimonio associativo.
Accettazione e rimborso di prestiti da
soci.
4.1 -
Verbalizzazione
(Art. 4.5, 2° e 3° comma Statuto)
Deve essere redatto verbale per tutte le
operazioni ivi menzionate, sottoscritto dal Presidente del Consiglio
Direttivo, previa approvazione scritta e contestuale da parte del
Collegio dei Sindaci.
4.2 - Prestiti da Soci - Accettazione -
(Art. 4.2 e 5.10
Statuto)
Il Consiglio Direttivo prende in esame
eventuali offerte di prestiti infruttiferi da parte di soci per far
fronte a temporanee carenze di liquidità e, valutata attentamente
l’operazione in tutti i suoi risvolti, ne delibera l’eventuale
accettazione, alle seguenti condizioni generali (salvo ulteriori o
diverse indicazioni stabilite nella delibera stessa):
- le somme ricevute in prestito dovranno
essere versate dal Socio nei seguenti modi:
-con assegno circolare NON
TRASFERIBILE intestato alla “Associazione Le
Vele ”
- con bonifico bancario su uno dei
conti correnti intestati all’Associazione
- con eventuale vaglia postale o con
bollettino sul c/c postale intestato alla Associazione
- eventuali assegni bancari, sono accettati
solo su specifica autorizzazione del Consiglio e sempre salvo buon fine;
- la delibera del Consiglio, di accettazione
del prestito, dovrà essere ratificata dall’Assemblea ai sensi dell’art.
4.2 dello Statuto;
- al ricevimento della somma, l’Associazione
rilascerà al depositante ricevuta in duplice copia, su apposito modulo,
contenete i seguenti dati:
- data del ricevimento
- data della delibera di
accettazione del Consiglio Direttivo
- nome del socio versante
- importo della somma, in cifre ed
in lettere
- forma del versamento (contanti,
o altri titoli)
- durata del prestito
- modalità del rimborso, (in unica soluzione o
a quote di capitale -ed in questo caso, la data o comunque la
cadenza e l’importo delle singole quote di rimborso), come accettata
e deliberata dal Consiglio
- La possibilità di rimborso anticipato,
totale o parziale, in caso di necessità, previa specifica domanda
scritta al Consiglio Direttivo, da farsi con lettera semplice con un
preavviso di 30 giorni dalla data del rimborso richiesto
- firma di ricevuta del Presidente o del
Tesoriere o di un Consigliere eventualmente all’uopo delegato dal
Presidente o dal Consiglio
- firma di conferma ed accettazione da parte
del Socio versante;
- il Tesoriere o persona delegata dal
Presidente, provvederà quindi alla registrazione dell’entrata ed al
versamento della relativa somma su conto corrente dell’Associazione e ad
inserire nello scadenzario il rimborso secondo le modalità deliberate;
- copia della ricevuta dovrà essere tenuta
agli atti e sulla stessa, al momento del rimborso totale e/o delle
singole quote, dovrà esserne annotata la data ed allegato il relativo
modulo di rimborso firmato per ricevuta dal Socio, come stabilito di
seguito.
4.3 - Rimborso di prestiti a Soci
Se il rimborso del prestito avviene nei tempi
e nei modi stabiliti dal Consiglio nella delibera iniziale di
accettazione, ratificata dall’Assemblea, il Presidente potrà
autorizzarne il rimborso ed informarne il Consiglio alla successiva
riunione.
Il rimborso dovrà essere effettuato con uno
dei seguenti mezzi:
·
con assegno bancario NON
TRASFERIBILE tratto su c/c dell’Associazione oppure con Assegno
circolare NON TRASFERIBILE, intestati al Socio depositante;
·
con vaglia postali o bonifici
bancari su conti intestati al Socio
·
con altre modalità
preventivamente concordate con il Socio interessato.
Al momento della consegna della somma, totale
o parziale, dovrà essere rilasciata dal Socio ricevuta liberatoria su
apposito modulo dell’Associazione, che dovrà contenere:
- data della consegna della somma
- indicazione della data della delibera
consigliare recante le modalità ed i tempi del rimborso. Se trattasi di
rimborso anticipato, la data deve essere quella della delibera di
approvazione della relativa domanda
- nome del Socio beneficiario
- importo della somma rimborsata,
in cifre ed in lettere
- modalità di erogazione (contanti
o altro mezzo)
- indicazione se trattasi di
rimborso totale del capitale o di una sua quota
- in caso di rimborso parziale, indicazione
dell’importo della somma prestata che rimane ancora da rimborsare da
parte dell’Associazione, dopo la presente operazione
- firma per ricevuta della somma rimborsata e
conferma dei dati sopra esposti da parte del Socio ricevente
- firma di conferma del Presidente o della
persona da lui all’uopo delegata
Il Tesoriere o chi per esso, registrerà
l’uscita ed annoterà in calce al modulo, nell’apposito spazio riservato,
le modalità scelte per il rimborso.
Il modulo di rimborso come sopra firmato,
andrà allegato alla copia della ricevuta di versamento iniziale, in
atti.
Art. 5 - Richiesta di associazione, uso
di locali delle strutture associative
(Art. 5.3, 1° comma e 5.5
Statuto)
5.1 - Richiesta di associazione
(art. 5.3, 1° comma)
La richiesta di coloro che desiderano
diventare Soci deve essere datata e firmata dall'aspirante e deve
contenere tutti gli elementi utili all'identificazione dell'aspirante
stesso e, in ogni caso, i seguenti dati:
- per le persone fisiche:
·
Nome, eventuale secondo nome e
cognome.
·
Data e luogo di nascita, con
indicazione della provincia.
·
Residenza e domicilio
(via/piazza, numero civico, località, provincia, CAP)
·
Codice fiscale.
·
Indicazione dello stato civile
·
Titolo di studio e professione
·
Telefono fisso, eventuale
telefono cellulare, eventuale indirizzo di posta elettronica.
- per le persone giuridiche:
- ragione sociale, sede, capitale
sociale, dati di registrazione, codice fiscale, partita IVA, telefono ed
eventuale indirizzo di posta elettronica, documentazione dell’ente dove
risulti la capacità giuridica o l’autorizzazione esplicita al
richiedente ad operare in suo nome, oltre ai dati personali di colui che
presenta la richiesta (come per le persone fisiche).
La richiesta deve inoltre contenere il
preventivo impegno a rispettare le norme statutarie e di Regolamento.
5.2 - (art. 5.4 dello Statuto)
La facoltà di alloggiare nelle strutture a
disposizione dell’Associazione, potrà essere concessa per periodi di
tempo definiti, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo,
sentita l’equipe, a soci che se ne servano per svolgere compiti previsti
dall’art. 3 del presente Statuto.
5.3 - Uso dei locali delle strutture
associative (art. 5.5 dello Statuto)
E’ facoltà dell’Associazione concedere l’uso
dei locali, gratuitamente o dietro contributo, per periodi di tempo
limitati, concordati con il consiglio direttivo, e finalità chiaramente
definite.
Durante l'uso di locali che facciano parte
delle strutture associative e delle eventuali attrezzature, gli
utilizzatori devono mantenerli in buono stato di conservazione e di
efficienza usando la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Consiglio Direttivo si riserva di
fissare le condizioni economiche della concessione, fermi restando in
ogni caso, per i soci e per gli aspiranti soci alloggiati nelle
strutture dell’Associazione, i seguenti obblighi e le seguenti
direttive:
a)
rispetto e accettazione
incondizionata dello Statuto e del Regolamento vigente, delle sue
successive modifiche e delle direttive impartite dal Consiglio
dell’Associazione e dagli organi operativi da esso preposti e delegati;
b)
rispetto della storia e dello
spirito dell’Associazione, come risultano dalle idee e dalla prassi
seguite nella realtà operativa;
c)
impegnarsi nel continuo
miglioramento dei rapporti interpersonali con i soci, particolarmente
con quelli residenti nelle stesse strutture dell’Associazione;
d)
collaborare fattivamente alle
varie iniziative programmate dell’associazione e alle attività
giornaliere previste e impreviste;
e)
comunicare ai responsabili
della struttura le proprie disponibilità sia in termini di impegno
giornaliero sia in termini di presenza, concordando giorni e orari, al
fine di “presidiare” la struttura in un clima di auto-responsabilità;
f)
essere finanziariamente autosufficienti;
g) contribuire alle spese di conduzione
della struttura (per es. rimborso delle proprie forniture e utenze
energetiche);
h) contribuire al mantenimento della
struttura in condizioni di abitabilità, igiene e funzionalità generale.
h1 - Il consiglio può deliberare,
con efficacia nei confronti di tutti gli abitanti e usufruitori degli
alloggi, le condizioni e le eventuali ripartizioni di compiti e funzioni
tra gli stessi, per la migliore realizzazione di quanto previsto al
precedente punto h.
i) impegno a mantenere libero o
immediatamente disponibile per proprio uso il proprio alloggio di
origine, mantenendovi la propria residenza;
l) impegno a lasciare liberi i locali
dati in uso dall’Associazione, nei casi e nei termini previsti dall’art.
5, punto 12 dello Statuto;
m) l’Associazione ha la facoltà di
risolvere il contratto anche in via anticipata, nei seguenti casi:
- rinuncia volontaria dei
dimoranti
- abbandono da parte dei dimoranti del progetto e/o della
mansione concordata e che
ha dato origine al presente contratto
-
verificata inidoneità dei
dimoranti alla prosecuzione del progetto, a giudizio insindacabile del
Consiglio Direttivo, sentito i Probiviri ed il Collegio Sindacale
-
gravi contrasti con il
Consiglio Direttivo
-
mancato rispetto delle
convenzionali norme di buona convivenza
-
condotta contraria alle leggi
e all’ordine pubblico
-
mancato pagamento
ingiustificato delle proprie forniture e utenze energetiche
-
mancato rispetto di una
qualsiasi delle clausole del contratto di concessione in uso temporaneo
di porzione di immobile;
n)
l’Associazione si riserva il diritto di risoluzione anticipata
del contratto con preavviso al dimorante. La durata del preavviso verrà
stabilita di volta in volta dal consiglio
direttivo secondo la situazione;
o) ogni “utente” verrà accolto dietro
convenzionamento e specifico impegno, da parte dell’Ente Pubblico, di
pagamento di una retta stabilita;
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di verificare il rispetto dei
suddetti punti in qualsiasi periodo dell’anno e ogni volta lo ritenga
necessario.
Art. 6 - Votazioni in Assemblea, delega
di voto
(Art. 7.3, 7.4, 7.5 Statuto)
Il voto viene espresso di norma per alzata di
mano, salvo che lo Statuto disponga diversamente o che - per la
particolarità della materia oggetto del voto - il Presidente, di sua
iniziativa o su richiesta della maggioranza dei presenti con diritto al
voto, decida l'adozione del voto nominativo o del voto segreto.
La delega deve contenere i seguenti elementi:
·
Nome e cognome del Socio
delegante.
·
Nome e cognome del Socio
delegato.
·
Data e luogo di convocazione
dell'assemblea.
·
Esplicita dichiarazione di
approvare l'operato del delegato in esecuzione della delega.
·
Data e firma del delegante.
Un socio non potrà raccogliere più di cinque
deleghe.
Art. 7 - Numero dei Consiglieri,
rapporto dei Consiglieri con l'Associazione,
assenza per giustificato motivo,
assunzione di personale dipendente, erogazione dei mezzi
dell'Associazione
(Art. 8.1, 8.3, 8.8, 8.9 lettera f, 8.9 lettera h Statuto)
7.1 - Numero dei Consiglieri e rapporto con
l’Associazione (art. 8.1 dello Statuto)
a)
Il Consiglio Direttivo è normalmente composto da cinque membri.
L'eventuale aumento fino a undici componenti è
ammesso in funzione di specifiche competenze personali, o della mole di
lavoro che grava sul Consiglio, o di un consistente aumento nel numero
dei Soci.
In ogni caso la decisione da parte
dell’Assemblea di aumentare i componenti, deve essere
adeguatamente motivata e regolarmente verbalizzata.
b)
Per la nomina a Consiglieri e per il mantenimento della carica, è
indispensabile avere un costante rapporto pienamente collaborativo con
gli altri organi dell’Associazione.
L’eventuale insorgenza di controversie o
vertenze a carico di un membro del Consiglio, anche se non raggiungono
il livello contenzioso amministrativo o giudiziario, è motivo di
decadenza dalla carica.
7.2 - Assenza per giustificato motivo
(art. 8.8 dello
Statuto)
L’assenza di un Consigliere dai lavori del
Consiglio, deve essere, per quanto possibile, adeguatamente motivata
dall’interessato al Consiglio stesso che valuta l’accettabilità della
giustificazione.
Qualora si verificassero tre assenze
consecutive non motivate o per le quali il Consiglio giudicasse
inaccettabili le relative giustificazioni, il Consigliere decade dalla
carica.
E’ pure motivo di decadenza dalla carica la
mancata disponibilità o perdurante impossibilità a partecipare da parte
del Consigliere interessato.
7.3 - Assunzione di personale dipendente
(art. 8.9 lettera f
dello Statuto)
L’assunzione, da parte del Consiglio, di
personale alle dipendenze dell'Associazione deve essere giustificata da
oggettive esigenze funzionali non altrimenti fronteggiabili, ed i
criteri di scelta degli aspiranti restano di competenza del Consiglio
Direttivo sentiti i settori di intervento socio-educativi interessati.
In ogni caso il rapporto di lavoro deve essere
regolato a norma di legge.
Art. 8 - Sezioni interne di lavoro
(art. 8.9 lettere: e) g) e art. 8.11 dello Statuto)
La costituzione di eventuali Sezioni di
lavoro interne al Consiglio Direttivo o all'Associazione può essere
decisa dal Consiglio per motivi funzionali.
Ne possono far parte Soci di specifica
competenza in rapporto all'oggetto del lavoro.
Solo a titolo eccezionale, per comprovate
necessità, possono essere chiamate a farne parte persone esterne
all'Associazione.
In ogni caso la sfera di competenza e
le finalità operative delle Sezioni di lavoro deve essere
preventivamente definita dal Consiglio che, in linea di principio, fissa
anche i limiti di tempo concessi per il lavoro stesso, riservandosi di
modificarli in caso di comprovata necessità.
Il Consiglio Direttivo, nel costituire le Sezioni di lavoro, indicherà
uno o più Consiglieri di riferimento, al/ai quale/quali ogni
componente di Sezione potrà rivolgersi per qualsiasi necessità di
chiarimento o contestazione.
Il Consiglio Direttivo, sentite
le disponibilità personali dei soci e/o degli eventuali aspiranti a
partecipare ai lavori e valutate le loro attitudini ed esperienze
individuali, individuerà i componenti delle singole Sezioni di lavoro
tra i quali nominerà un Coordinatore di Sezione che avrà il
compito di impostazione e suddivisione del lavoro e direzione operativa
della propria Sezione, per il raggiungimento dell’obiettivo assegnatole.
Ogni Coordinatore terrà delle riunioni dei membri della propria Sezione,
raccoglierà il materiale prodotto dai suoi componenti e con essi
concorderà una relazione scritta al Consiglio Direttivo sui risultati
della propria attività.
La relazione finale,
eventualmente corredata dal materiale acquisito, dovrà essere consegnata
al proprio Consigliere di riferimento che la porterà in Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo
analizzerà e valuterà le relazioni ed il materiale pervenuto dalle
Sezioni di lavoro e qualora lo ritenesse opportuno, potrà invitare a
partecipare ad una successiva riunione, il coordinatore e/o qualcuno dei
componenti la Sezione che ha prodotto il lavoro in esame, per avere
maggiori informazioni e/o chiarimenti.
All’interno di ogni Sezione,
ogni decisione operativa dovrà essere presa a maggioranza dei
componenti.
Nel caso non si raggiungesse un accordo,
potrà essere chiesto l’intervento del proprio Consigliere di riferimento
per appianare il contrasto.
Qualora non si riuscisse a raggiungere
un’intesa, il Consigliere di riferimento porterà la questione in
Consiglio Direttivo per una definitiva soluzione.
Le Sezioni di lavoro ed i loro
componenti e Coordinatori, sia nei rapporti interni che esterni
all’Associazione, avranno solamente compiti di studio delle
problematiche loro sottoposte ed i risultati del loro lavoro
costituiranno esclusivamente delle proposte di soluzione riservate al
Consiglio Direttivo.
E’ fatto divieto alle Sezioni,
ai loro componenti e Coordinatori di proporsi, operare e/o prendere
decisioni od iniziative di alcun genere nei rapporti con o verso terzi
in nome e per conto dell’Associazione, se non previa specifica
autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo e/o del
Presidente -nell’ambito dei poteri a lui delegati-, e comunque
rigorosamente nei limiti indicati nella stessa.
Art. 9 - Poteri di rappresentanza legale
del Presidente dell'Associazione
(Art. 9.1 Statuto)
I poteri di rappresentanza legale conferiti
dallo Statuto al Presidente dell'Associazione in- cludono l'eventuale
costituzione di parte civile dell'Associazione in procedimento penale e
la difesa della stessa qualora venisse citata in sede penale in qualità
di responsabile civile.
Art. 10 - Procedure dei probiviri,
contradditorio, lodo
(Art. 11 Statuto)
a)
E' essenziale al lavoro dei probiviri il dialogo con le persone
ricorrenti.
Perciò il Collegio prenderà al più presto
contatto con loro per informarle sulla procedura in atto e per
facilitare in ogni modo lo scambio di idee, informazioni, documenti e
quant'altro occorra.
b)
Sede, tempi e luoghi dei necessari colloqui saranno stabiliti di
volta in volta d'accordo con i ricorrenti, i quali potranno - facendone
preventivamente richiesta motivata al Collegio, cui spetta l'eventuale
consenso - farsi assistere da persone di loro fiducia nell'esposizione
delle proprie ragioni.
c)
In caso di composizione amichevole della vertenza se ne redige
verbale datato e sottoscritto dai probiviri e dai ricorrenti, ad uso del
Consiglio Direttivo a norma di Statuto.
d)
Qualora si debba procedere al lodo, il Collegio ne curerà la
redazione, affidandone di norma la stesura a uno dei componenti.
Il lodo dovrà in ogni caso comprendere:
1)
la descrizione dei fatti oggetto della controversia,
2)
le ragioni addotte dalla parte ricorrente,
3)
le motivazioni della decisione,
4)
il dispositivo con l'enunciazione sintetica dei provvedimenti
suggeriti.
e)
Il lodo viene redatto in carta libera e comunicato in copia al
più presto alla parte ricorrente.
f) Per le modalità relative alla verbalizzazione delle operazioni
previste dall'ultimo capoverso dell'art. 11 dello Statuto si applicano le disposizioni dell'art. 4.1 del
presente regolamento.

Associazione "Le Vele" -
ONLUS
Sede legale: via Mazzini, 14 - 20090 Segrate
Sede operativa: via Rugacesio, 9 - 20096 Pioltello
Iscritta al registro del volontariato della Regione Lombardia, con
D.p.g.r. n. 26057 del 24.10.2000
e al Registro
Regionale delle Associazioni Familiari con Decreto nr. 3827 del
05.04.2006. |