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Le VeleCasella di testo: onlus

 


  


 

Associazione di volontariato  di assistenza e  solidarietà  sociale

Sede sociale: via Mazzini, 14 – 20090 Segrate (MI) – Tel. 022132455

Iscritta a Registro Generale Regionale del Volontariato, al n. 2798- foglio 701-Sezione A)- Sociale

(D.P.R.L.n. 26057 del  24/10/2000)

 

 STATUTO

 

Articolo 1

 

E' costituita un'associazione di volontariato, di assistenza e solidarietà sociale, denominata  "Le Vele ".

L’Associazione è a struttura democratica e non ha fini di lucro ed il suo scopo non potrà in alcun modo essere modificato.

L'Associazione ha sede in Segrate (MI), Via Mazzini n. 14, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre località nell'ambito territoriale della regione Lombardia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 2

 

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

 

Articolo 3 - OGGETTO E SCOPO

 

1.      "Le Vele " è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11.8.1991 n.266 e della legge regionale 24.7.1993 n. 22 della Regione Lombardia, e come tale non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

Il suo operato dovrà comunque essere in armonia con le disposizioni  delle leggi vigenti al tempo in cui avvengono i singoli atti.

 

2.   L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, si avvale di preferenza dell’operato di coppie di coniugi.

E’ apartitica, aconfessionale e si prefigge, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, di elaborare, promuovere, realizzare progetti di assistenza e solidarietà sociale a favore di soggetti minori, disabili e disagiati, dando spazio anche a sperimentazioni innovative.

In particolare si propone:

a)     di accogliere temporaneamente minori e farsi carico di affidi, all'interno delle singole famiglie di soci operanti presso le strutture  a disposizione dell’Associazione; 

b)     di stabilire, anche in collaborazione con altre associazioni similari, rapporti personali atti a favorire l’equilibrio psico-fisico, l'educazione e la crescita morale e fisica di soggetti minori provenienti da situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale e di promuovere attività di supporto alle relative famiglie;

c)      di svolgere in favore di soggetti disabili e/o disagiati, attività di promozione umana, ricreative, educative e di socializzazione, anche in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni;

d)      di farsi carico dell'accoglienza temporanea, presso le strutture a disposizione dell’Associazione, di soggetti in stato di bisogno e di persone svantaggiate e, in caso di necessità, anche di bambini in affido presso le famiglie di soci;

e)     di avvalersi anche di un fondo rustico e di valorizzarne al massimo le risorse, nella tutela della natura e dell'ambiente, promuovendo, nello spirito no profit dell'Associazione, attività di ausilio a quelle dei punti precedenti, quali l'ippoterapia, la floricoltura, la coltivazione e l'allevamento;

f)        di promuovere iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari;

g)     di favorire la formazione e qualificazione professionale di persone provenienti da situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale al fine di facilitare la loro integrazione socio-lavorativa;

h)  di intervenire inoltre con iniziative culturali per favorire, nella società civile, la crescita di una coscienza di solidarietà sociale sensibile verso la prevenzione dei problemi del disagio minorile.

 

A tal fine promuoverà convegni, tavole rotonde, comitati, dibattiti ed opportune iniziative, centrati sulle problematiche educative, sui bisogni delle famiglie e sulle risorse reperibili nel territorio.

In generale opererà per valorizzare il rapporto tra il territorio e l’Associazione, organizzando, eventualmente anche in collaborazione con i cittadini residenti, eventi che diffondano la cultura del mutuo aiuto verso minori disagiati e le loro famiglie.

Nello svolgimento delle suddette attività l’Associazione potrà accettare donazioni, e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, acquistare, locare, condurre in comodato, in uso o in usufrutto, beni mobili ed immobili utili all’organizzazione delle iniziative sociali; destinando i beni ricevuti e le loro eventuali rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo Statuto.

Potrà inoltre collaborare, anche mediante stipulazione di appositi contratti e convenzioni, con gli enti locali e con altre associazioni, società o enti che non operano necessariamente sul territorio regionale, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà comunque svolgere tutte le attività previste dall’art. 2, comma 1, della legge n. 22 del 24/7/1993 della Regione Lombardia.

 

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

 

1.      Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta, e per sopperire alle spese di funzionamento, saranno costituite:

a)   dal fondo di dotazione iniziale;

b)  dalle quote sociali annue deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

c)         da ogni contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti, pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

d)   da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

e)   da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;

 f)   da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;

g)    da rendite di beni mobili o immobili pervenute all’Associazione a qualunque titolo.

 

2.   l’Associazione, in caso di necessità, potrà accettare prestiti in danaro, a titolo gratuito e senza interessi, da parte dei soci, con delibera del Consiglio Direttivo ratificata dalla Assemblea.

 

3.    L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'Art. 5, comma 2 della legge 266/1991.

 

4.    E’ vietata l’approvazione di investimenti o spese superiori alle proprie disponibilità finanziarie.

            Ogni progetto operativo che comporti un onere economico superiore alle disponibilità finanziarie, non potrà essere approvato senza la preventiva identificazione ed indicazione della relativa copertura  finanziaria e, una volta approvato, potrà essere attuato, anche a quote, solamente previa acquisizione dei relativi fondi.

 

5.    E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 266 dell’11/8/91.

 

Articolo 5  -  SOCI

 

1.             Sono Soci dell’Associazione:

       a - i Soci fondatori:

                   sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;

       b - i Soci ordinari:

                   sono coloro che adempiono le prescrizioni di cui al seguente comma 3;

       c - i Soci benemeriti:

sono le persone e gli enti, pubblici o privati, che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’assistenza e solidarietà sociale e nei confronti dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini;

d - i Soci iuniores:

                   sono i simpatizzanti d’età inferiore ai 18 anni: essi non hanno diritto di voto.

 

2.             I Soci dell'Associazione sono le persone fisiche che vi prestano la loro attività in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio non è trasmissibile.

 

3.             Si diventa soci ordinari, con richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo, accolta dallo stesso,  indicante esplicitamente la volontà  di partecipazione alla vita associativa,  alle seguenti condizioni:

 

a)    accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione ed il relativo Regolamento;

b)   effettuare le prestazioni annualmente programmate dall’Assemblea;

c)    essere disponibili a mettere a disposizione dell’Associazione la propria professionalità in modo gratuito, nell’ambito delle esigenze dell’Associazione stessa;

d)   aver prestato servizio all'interno dell'Associazione, in qualità di collaboratori,  per un  periodo continuativo non inferiore a un anno e purché detto periodo transitorio abbia dato, a parere insindacabile del Consiglio Direttivo, esito favorevole;

e)    essere disponibili a partecipare alle attività formative dell'Associazione;

f)     versare le quote associative annuali deliberate dall’Assemblea.

 

4.    L'Associazione è incentrata sulla famiglia: i Soci alloggiati nelle strutture dell’Asso-ciazione, saranno pertanto prevalentemente coniugi, con o senza figli, preferibilmente disponibili all’affido di minori.

La facoltà di alloggiare nelle strutture a disposizione dell’Associazione, potrà essere concessa, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, a  soci che  se ne servano per svolgere in modo permanente compiti previsti dall’art. 3 del presente Statuto e che non possano essere svolti altrove.

 

5.           Il Consiglio Direttivo si riserva di fissare le condizioni economiche della concessione,  fermi restando in ogni caso i seguenti obblighi:

 

a)   essere finanziariamente autosufficienti;

b)   mantenere la residenza altrove per almeno due anni dopo l’alloggiamento nella struttura e comunque per il tempo stabilito dal Consiglio Direttivo, a suo giudizio;

c)    accettazione incondizionata e rispetto dell’apposito Regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

d)    rispetto del pagamento delle proprie forniture e utenze energetiche;

e)    disponibilità a contribuire alle spese di conduzione della struttura;

f)     impegno a mantenere libero o immediatamente esigibile per proprio uso il proprio alloggio di origine, almeno per il tempo di cui al precedente punto b);

g)    Impegno a lasciare liberi i locali dati in uso dall’Associazione, nei casi e nei termini previsti dal successivo comma 12 del presente articolo.

 

6.    Spetta al Consiglio Direttivo deliberare, con giudizio insindacabile, a maggioranza di voti,  sull’ammissione e sull’eventuale sospensione od espulsione dei soci.

 

7.    Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione tra i soci, con la qualifica di socio ordinario o benemerito, a norma del comma 1 del presente articolo, di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

 

8.    I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione.

 

9.    Ai soci possono essere rimborsati dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.

 

10.    Eventuali somme in denaro date in prestito all’Associazione, si intendono infruttifere e pertanto verranno da questa rimborsate nei modi e tempi pattuiti all’atto del versamento, senza interessi.

 

11.    I Soci possono recedere in qualsiasi momento dal rapporto associativo, con semplice comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo.

 

12.    La qualità di socio viene meno in seguito a:

 

- rinuncia volontaria;

- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

- interdizione, inabilitazione o condanna  per reati dolosi;

- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

- gravi motivi: per esclusione dal corpo associativo deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo comma 14.

 

I soci che hanno in uso i locali delle strutture a disposizione dell’Associazione, a norma del comma 5 del presente articolo, dovranno lasciare liberi i locali e gli spazi da loro occupati entro il termine che verrà fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

 

13.    I Soci sono sospesi dai loro diritti, per un periodo massimo di sei mesi, qualora: 

 

a)            non prestino la loro opera volontaria in seno all'Associazione per un periodo di sei mesi nell’arco di un anno, salvo che ciò sia dovuto a gravi motivi personali;

b)            permangano per sei mesi in stato di morosità circa il versamento della quota associativa annuale;  

c)             contravvengano gravemente al patto associativo, o pongano in essere comportamenti pregiudizievoli per l'attività e l'immagine pubblica dell'Associazione;

d)            la loro partecipazione all'Associazione risulti comunque incompatibile a norma di legge e/o di statuto.

 

Per il provvedimento di sospensione è competente il Consiglio Direttivo, sentito il socio interessato e sentito il parere dei Probiviri.

 

14.    Persistendo il motivo di sospensione trascorso il periodo di sei mesi, il Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probiviri, delibera l'esclusione dal corpo associativo, a maggioranza di due terzi dei votanti, concedendo all'interessato la possibilità di presentare preventivamente gli elementi a sua giustificazione.

 

15.    La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

E' escluso qualsiasi rimborso della quota associativa al socio sospeso, recedente o escluso.

 

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell’intera quota annuale per tutta la durata dell’anno in corso e qualunque altra somma dovuta dall’associato.

 

Articolo 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

1.      Sono organi dell'Associazione:

 

       l' Assemblea dei soci;

       il Consiglio Direttivo;

       il Presidente;

       il Collegio dei Sindaci;

       il Collegio dei Probiviri.

 

2.      Tutte le cariche sono gratuite, (salvo eventuale rimborso, preventivamente autorizzato, delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi), sono elettive, e hanno durata di tre anni, con possibilità di rielezione dei rispettivi membri.

 

Articolo 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

 

1.      L'Assemblea è il massimo organo deliberante e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Essa è costituita dai Soci di cui all'articolo 5, comma 1  ed è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio regionale.

E' inoltre convocata ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

 

2.      Le convocazioni dell'Assemblea sono comunicate ai Soci mediante lettera contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione di prima e di eventuale seconda convocazione, inviata a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione, presso la sede, almeno 10 giorni prima della data della riunione stessa.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

 

3.   L’Assemblea, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti in altre parti del presente Statuto, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto (esclusi i soci junior).

            Qualunque tipo di maggioranza approvi le deliberazioni assembleari, deve sempre comprendere il voto favorevole di tutti i soci fondatori presenti.

Qualora non vi sia l’approvazione da parte di tutti i soci fondatori presenti, le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto.

 

4.    Sono di competenza dell'Assemblea:

a)     l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;

b)     l'approvazione del bilancio patrimoniale, del rendiconto economico e del bilancio preventivo per l'anno  successivo, presentati dal Consiglio Direttivo;

c)      l'elezione del Consiglio Direttivo e la precisazione dei suoi poteri;

d)     l'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;

e)     l'elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;

f)        la definizione degli organi a cui compete la gestione ordinaria delle diverse attività sociali;

g)     l’approvazione del Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo;

h)      la determinazione dell'entità delle quote sociali annue; la deliberazione sull’eventuale accettazione di prestiti infruttiferi da parte di soci, proposta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 4, comma 2 del presente Statuto;

i)        le eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;

5.    Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative annuali e non sospeso dai suoi diritti,  può partecipare al voto o può farsi rappresentare da altro votante mediante delega scritta.

Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Gli amministratori non votano su argomenti riguardanti la loro responsabilità e nell'approvazione dei bilanci.

            Ogni socio  ha diritto ad un voto.

 

6.    Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in conformità al presente Statuto ed al dettato dell’art. 21 del Codice Civile, che per comodità qui si trascrive:

 

“Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

“In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti .

“Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

“Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

“Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.”

 

7.    L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, dal Vice Presidente o dal segretario o in assenza di quest'ultimo da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

 

8.    Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento, da persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

 

9.    I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario stesso.

 

Articolo 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

1.      L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, nominati dall'Assemblea fra i soci, non sospesi dai propri diritti e che non abbiano in corso alcun contenzioso con l’Associazione, che si candidano a farne parte.

Tra i componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

 

2.        Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

 

3.        Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con parere consultivo.

Le riunioni sono convocate con avviso, anche verbale, contenente l'ordine del giorno, recapitato almeno tre giorni prima della riunione a tutti i membri e sono presiedute dal

Presidente o dal Vice Presidente o da un consigliere designato dal Presidente.

Solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24 ore.

 

4.        Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

 

5.        Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, essi vengono sostituiti con delibera degli altri membri, approvata dal Collegio Sindacale e convalidata dalla prima Assemblea successiva alla nomina.

I nuovi membri sono tratti dalla lista dei non eletti, procedendo secondo i voti ricevuti e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Qualora tale sostituzione non fosse possibile per indisponibilità di candidati, il Presidente, sentito il Collegio Sindacale, convoca entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per la nomina dei consiglieri mancanti.

 

6.        In caso di impedimento temporaneo del presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente o, in sua assenza, il consigliere più anziano di età, dandone comunicazione al Collegio Sindacale.

 

7.        Qualora poi venga a mancare il Presidente, il Consiglio direttivo, sentito il Collegio Sindacale, provvede all'urgente convocazione dell'Assemblea per la sua nomina.

 

8.        Il consigliere che non partecipa per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo decade dalla carica.

 

9.        Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto stabilito in altre parti del presente Statuto, è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

 

In particolare, ha i seguenti compiti e poteri:

a)   curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

b)   attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;

c)   valutare e decidere sull’accoglimento delle domande di assistenza;

d)   preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione;

Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Regolamento verrà trasmesso, appena approvato, al competente Ufficio regionale per le incombenze di sua pertinenza.

e)   promuovere e studiare nuove proposte e progetti inerenti all'attività dell'Associazione;

f)     organizzare e curare il funzionamento dell'Associazione e l'eventuale assunzione di personale dipendente;

g)   tenere i rapporti con gli enti o i privati che materialmente sostengono l'Associazione e promuovere iniziative per estenderne il numero;

h)   erogare i mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini associativi;

i)     determinare annualmente la quota minima associativa da proporre all’Assemblea;

j)      predisporre il bilancio dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;

k)   nominare il segretario ed il tesoriere;

l)    accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

m)   deliberare in merito alla sospensione od esclusione dei soci, ai sensi dell’art. 5, commi 12, 13 e 14.

n)  redigere la relazione annuale sull'attività dell'Associazione ed il programma delle attività per l'anno successivo.

 

10.    Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

 

11.    Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti anche in via continuativa al Presidente, al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 

Articolo 9 - IL PRESIDENTE ed il Vice Presidente

 

1.    Al Presidente spetta la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera e con facoltà di nominare procuratori alle liti e ad negotia.

 

2.    Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, ne prepara l’ordine del giorno, le presiede. 

Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo .

 

3.    Può delegare, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze al Vice Presidente o a determinati Consiglieri.

 

4.    Per il periodo della sua durata in carica, è legalmente responsabile dell’osservanza di tutte le norme di legge che regolano l’attività dell’Associazione.

Dovrà relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo l’andamento della sua attività ed eseguire le delibere del Consiglio stesso per quanto gli compete.

 

5.    Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 10 – IL COLLEGIO DEI SINDACI

 

1.        Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, tra cui uno viene designato presidente, e da due supplenti, aventi esperienza in campo amministrativo, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci e durano in carica tre anni.

 

2.        Non possono essere eletti tra i sindaci coloro che abbiano pendenze di carattere legale o amministrativo nei confronti dell'Associazione, coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto continuativo di dipendenza o di prestazione d'opera retribuita e coloro che nell'Associazione svolgono funzioni che comportino  compiti e/o responsabilità di natura patrimoniale o contabile di qualsiasi tipo.

 

3.        Decade dal suo ufficio il sindaco assente per più di tre volte dalle riunioni del Collegio, salvo per giustificato motivo.

 

4.    Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco, i rimanenti provvedono a sostituirlo con propria delibera con il primo, in ordine di suffragi ottenuti, dei non eletti dall'Assemblea.

In difetto di candidati il Collegio sindacale invita il Presidente dell’Associazione a convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del sindaco mancante.

 

5.    Il Collegio dei sindaci controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento e accerta la regolare tenuta della contabilità; certifica  la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e perdite rispetto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la correttezza della valutazione del patrimonio associativo.

Il Collegio Sindacale verifica almeno ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà dell'associazione.

 

6.    I sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative.

 

7.    I sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e sono tenuti al segreto sui fatti ed i documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio, salvo il caso di adempimento di loro doveri di natura penale.

 

8.    Ogni socio può denunciare i fatti di carattere economico od amministrativo che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tenerne conto nella relazione all'Assemblea.

Se la denunzia è fatta da almeno due membri dell'Associazione, il Collegio indaga senza ritardo sui fatti denunciati e presenta le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea, convocandola immediatamente se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

 

9.    Il Collegio Sindacale assiste di norma alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve comunque presenziare a quelle relative alla redazione ed approvazione del bilancio.   

Assiste inoltre all'Assemblea.

 

Articolo 11 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Il Collegio dei Probiviri, è costituito da 3 soci, eletti singolarmente dall’Assemblea a scrutinio segreto con maggioranza di almeno due terzi dei voti.

I Probiviri hanno il compito di garantire che nell'attività dell'Associazione sia sempre rispettato lo spirito che l'ha fatta nascere.

A questo scopo esamineranno le eventuali controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Qualora non sia possibile pervenire a una loro auspicabile amichevole composizione il Collegio giudicherà secondo equità, procedendo senza vincoli formali preordinati, con le modalità di volta in volta reputate più idonee al caso.

Emetterà infine un lodo inappellabile, a maggioranza dei giudicanti, del quale sarà comunicato il testo senza ritardo al Consiglio Direttivo, che ne darà notizia all'Assemblea dei soci con regolare menzione nel relativo verbale.

 

Articolo 12 - ESERCIZI SOCIALI E LIBRI

1.        Il Consiglio Direttivo redige il conto di gestione al 31 dicembre di ogni anno, dettagliando entrate ed uscite, così come lo stato patrimoniale, da cui devono risultare i beni, i  contributi e i lasciti ricevuti.

 

2.        I bilanci devono essere presentati al Collegio Sindacale, per l’approvazione, trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

I sindaci, effettuate le opportune verifiche,  li visteranno, garantendo così la regolare tenuta della contabilità e l'impiego e conservazione del patrimonio associativo.

Il Collegio Sindacale darà  relazione all'Assemblea delle operazioni di verifica effettuate e delle loro risultanze.

 

3.    L'esercizio sociale ha durata annuale: dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.           

Entro il mese di aprile deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per deliberare eventualmente sulle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo

All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

 

4.    L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

 

a)        il libro dei soci;

b)        i libri dei verbali delle riunioni degli organi associativi

c)        i libri contabili

d)        il libro degli inventari.

 

Articolo 13 – SCIOGLIMENTO

 

L'Associazione potrà sciogliersi, a norma del presente Statuto, quando sia divenuto impossibile o eccessivamente oneroso il perseguimento dei fini associativi.

            Lo scioglimento  dell’Associazione è deliberata dall’Assemblea dei soci, con una maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L’eventuale patrimonio residuante dopo l’esaurimento della liquidazione, sarà devoluto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 266 dell’11/8/1991, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, designate dall’Assemblea dei soci

 

Articolo 14 – ALTRE NORME

 

            Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti norme del codice civile in materia di associazioni private riconosciute e le disposizioni della legge 11 Agosto 1991 n. 266 e della legge regionale 24.7.1993 n. 22 della Regione Lombardia, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

 

 

 

 

 

Associazione "Le Vele" - ONLUS
Sede legale:      via Mazzini, 14 - 20090 Segrate    
Sede operativa: via Rugacesio, 9 - 20096 Pioltello
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