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Associazione di volontariato di assistenza e solidarietà sociale
Sede sociale: via Mazzini, 14 – 20090 Segrate (MI) – Tel. 022132455
Iscritta a Registro Generale Regionale del Volontariato, al n. 2798-
foglio 701-Sezione A)- Sociale
(D.P.R.L.n. 26057 del 24/10/2000)
STATUTO
Articolo 1
E' costituita
un'associazione di volontariato, di assistenza e solidarietà sociale,
denominata "Le
Vele
".
L’Associazione è a
struttura democratica e non ha fini di lucro ed il suo scopo non potrà
in alcun modo essere modificato.
L'Associazione ha
sede in Segrate (MI), Via Mazzini n. 14, e potrà istituire o chiudere
sedi secondarie o sezioni anche in altre località nell'ambito
territoriale della regione Lombardia, mediante delibera del Consiglio
Direttivo.
Articolo 2
La durata
dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 3 - OGGETTO
E SCOPO
1.
"Le
Vele
" è
un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11.8.1991 n.266 e
della legge regionale 24.7.1993 n. 22 della Regione Lombardia, e come
tale non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente
per fini di solidarietà.
Il suo operato
dovrà comunque essere in armonia con le disposizioni delle leggi
vigenti al tempo in cui avvengono i singoli atti.
2.
L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, si avvale di
preferenza dell’operato di coppie di coniugi.
E’ apartitica,
aconfessionale e si prefigge, nell'ambito territoriale della Regione
Lombardia, di elaborare, promuovere, realizzare progetti di assistenza e
solidarietà sociale a favore di soggetti minori, disabili e disagiati,
dando spazio anche a sperimentazioni innovative.
In particolare si
propone:
a)
di accogliere temporaneamente minori e farsi carico di affidi,
all'interno delle singole famiglie di soci operanti presso le strutture
a disposizione dell’Associazione;
b)
di
stabilire, anche in collaborazione con altre associazioni similari,
rapporti personali atti a favorire l’equilibrio psico-fisico,
l'educazione e la crescita morale e fisica di soggetti minori
provenienti da situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale e
di promuovere attività di supporto alle relative famiglie;
c)
di svolgere in favore di soggetti disabili e/o disagiati, attività di
promozione umana, ricreative, educative
e
di socializzazione, anche in collaborazione con altre associazioni e
organizzazioni;
d)
di
farsi carico dell'accoglienza temporanea, presso le strutture a
disposizione dell’Associazione, di soggetti in stato di bisogno e di
persone svantaggiate e, in caso di necessità, anche di bambini in affido
presso le famiglie di soci;
e)
di avvalersi anche di un fondo rustico e di valorizzarne
al massimo le risorse, nella tutela della natura e dell'ambiente,
promuovendo, nello spirito no profit dell'Associazione, attività
di ausilio a quelle dei punti precedenti, quali l'ippoterapia, la
floricoltura, la coltivazione e l'allevamento;
f)
di promuovere iniziative di formazione e qualificazione
professionale dei volontari;
g)
di favorire la formazione e qualificazione professionale di
persone provenienti da situazioni di particolare disagio soggettivo e
sociale al fine di facilitare la loro integrazione socio-lavorativa;
h) di intervenire
inoltre con iniziative culturali per favorire, nella società civile, la
crescita di una coscienza di solidarietà sociale sensibile verso la
prevenzione dei problemi del disagio minorile.
A tal fine
promuoverà convegni, tavole rotonde, comitati, dibattiti ed opportune
iniziative, centrati sulle problematiche educative, sui bisogni delle
famiglie e sulle risorse reperibili nel territorio.
In generale opererà
per valorizzare il rapporto tra il territorio e l’Associazione,
organizzando, eventualmente anche in collaborazione con i cittadini
residenti, eventi che diffondano la cultura del mutuo aiuto verso minori
disagiati e le loro famiglie.
Nello svolgimento
delle suddette attività l’Associazione potrà accettare donazioni, e, con
beneficio di inventario, lasciti testamentari, acquistare, locare,
condurre in comodato, in uso o in usufrutto, beni mobili ed immobili
utili all’organizzazione delle iniziative sociali; destinando i beni
ricevuti e le loro eventuali rendite esclusivamente al conseguimento
delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo
Statuto.
Potrà inoltre
collaborare, anche mediante stipulazione di appositi contratti e
convenzioni, con gli enti locali e con altre associazioni, società o
enti che non operano necessariamente sul territorio regionale,
aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà
comunque svolgere tutte le attività previste dall’art. 2, comma 1, della
legge n. 22 del 24/7/1993 della Regione Lombardia.
Articolo 4 -
RISORSE ECONOMICHE
1.
Le risorse
economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è
rivolta, e per sopperire alle spese di funzionamento, saranno
costituite:
a) dal fondo di
dotazione iniziale;
b) dalle quote
sociali annue deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo;
c)
da ogni
contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti, pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell'Associazione;
d) da entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
e) da fondi
pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
f) da ogni altro
provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non
esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
g) da rendite di
beni mobili o immobili pervenute all’Associazione a qualunque titolo.
2. l’Associazione,
in caso di necessità, potrà accettare prestiti in danaro, a titolo
gratuito e senza interessi, da parte dei soci, con delibera del
Consiglio Direttivo ratificata dalla Assemblea.
3.
L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di
cui all'Art. 5, comma 2 della legge 266/1991.
4. E’ vietata
l’approvazione di investimenti o spese superiori alle proprie
disponibilità finanziarie.
Ogni
progetto operativo che comporti un onere economico superiore alle
disponibilità finanziarie, non potrà essere approvato senza la
preventiva identificazione ed indicazione della relativa copertura
finanziaria e, una volta approvato, potrà essere attuato, anche a quote,
solamente previa acquisizione dei relativi fondi.
5. E' vietata la
distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.
Gli eventuali utili
e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di
scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà
essere
devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o
analogo settore ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 266
dell’11/8/91.
Articolo 5 - SOCI
1.
Sono Soci dell’Associazione:
a - i Soci
fondatori:
sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
b - i Soci
ordinari:
sono coloro che adempiono le prescrizioni di cui al seguente comma 3;
c - i Soci
benemeriti:
sono le persone e
gli enti, pubblici o privati, che abbiano acquisito particolari
benemerenze nell’assistenza e solidarietà sociale e nei confronti
dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini;
d - i Soci iuniores:
sono i simpatizzanti d’età inferiore ai 18 anni: essi non hanno diritto
di voto.
2.
I Soci dell'Associazione sono le persone fisiche che vi prestano
la loro attività in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di socio
non è trasmissibile.
3.
Si diventa soci ordinari, con richiesta scritta rivolta al
Consiglio Direttivo, accolta dallo stesso, indicante esplicitamente la
volontà di partecipazione alla vita associativa,
alle seguenti condizioni:
a) accettare,
senza riserve, lo Statuto dell’Associazione ed il relativo Regolamento;
b) effettuare le
prestazioni annualmente programmate dall’Assemblea;
c) essere
disponibili a mettere a disposizione dell’Associazione la propria
professionalità in modo gratuito, nell’ambito delle esigenze
dell’Associazione stessa;
d) aver prestato
servizio all'interno dell'Associazione, in qualità di collaboratori,
per un periodo continuativo non inferiore a un anno e purché detto
periodo transitorio abbia dato, a parere insindacabile del Consiglio
Direttivo, esito favorevole;
e) essere
disponibili a partecipare alle attività formative dell'Associazione;
f) versare le
quote associative annuali deliberate dall’Assemblea.
4.
L'Associazione è incentrata sulla famiglia: i Soci alloggiati nelle
strutture dell’Asso-ciazione, saranno pertanto prevalentemente coniugi,
con o senza figli, preferibilmente disponibili all’affido di minori.
La facoltà di
alloggiare nelle strutture a disposizione dell’Associazione, potrà
essere concessa, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, a
soci che se ne servano per svolgere in modo permanente compiti previsti
dall’art. 3 del presente Statuto e che non possano essere svolti
altrove.
5. Il
Consiglio Direttivo si riserva di fissare le condizioni economiche della
concessione, fermi restando in ogni caso i seguenti obblighi:
a) essere
finanziariamente autosufficienti;
b) mantenere la
residenza altrove per almeno due anni dopo l’alloggiamento nella
struttura e comunque per il tempo stabilito dal Consiglio Direttivo, a
suo giudizio;
c) accettazione
incondizionata e rispetto dell’apposito Regolamento approvato
dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
d) rispetto del
pagamento delle proprie forniture e utenze energetiche;
e) disponibilità
a contribuire alle spese di conduzione della struttura;
f) impegno a
mantenere libero o immediatamente esigibile per proprio uso il proprio
alloggio di origine, almeno per il tempo di cui al precedente punto b);
g) Impegno a
lasciare liberi i locali dati in uso dall’Associazione, nei casi e nei
termini previsti dal successivo comma 12 del presente articolo.
6. Spetta al
Consiglio Direttivo deliberare, con giudizio insindacabile, a
maggioranza di voti, sull’ammissione e sull’eventuale sospensione od
espulsione dei soci.
7. Il Consiglio
Direttivo può anche accogliere l’adesione tra i soci, con la qualifica
di socio ordinario o benemerito, a norma del comma 1 del presente
articolo, di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante
designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
8. I soci
possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali
dell’Associazione.
9. Ai soci
possono essere rimborsati dall'Associazione le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente
stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.
10. Eventuali
somme in denaro date in prestito all’Associazione, si intendono
infruttifere e pertanto verranno da questa rimborsate nei modi e tempi
pattuiti all’atto del versamento, senza interessi.
11. I Soci
possono recedere in qualsiasi momento dal rapporto associativo, con
semplice comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo.
12. La qualità di
socio viene meno in seguito a:
- rinuncia
volontaria;
- morte o perdita
della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli
enti;
- interdizione,
inabilitazione o condanna per reati dolosi;
- condotta contraria
alle leggi e all'ordine pubblico;
- non aver
effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- gravi motivi: per
esclusione dal corpo associativo deliberata dal Consiglio Direttivo
sentito il parere del Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo
comma 14.
I soci che hanno in
uso i locali delle strutture a disposizione dell’Associazione, a norma
del comma 5 del presente articolo, dovranno lasciare liberi i locali e
gli spazi da loro occupati entro il termine che verrà fissato dal
Consiglio Direttivo dell'Associazione.
13. I Soci sono
sospesi dai loro diritti, per un periodo massimo di sei mesi, qualora:
a)
non prestino la loro opera volontaria in seno all'Associazione
per un periodo di sei mesi nell’arco di un anno, salvo che ciò sia
dovuto a gravi motivi personali;
b)
permangano per sei mesi in stato di morosità circa il versamento
della quota associativa annuale;
c)
contravvengano gravemente al patto associativo, o pongano in
essere comportamenti pregiudizievoli per l'attività e l'immagine
pubblica dell'Associazione;
d)
la loro partecipazione all'Associazione risulti comunque
incompatibile a norma di legge e/o di statuto.
Per il provvedimento
di sospensione è competente il Consiglio Direttivo, sentito il socio
interessato e sentito il parere dei Probiviri.
14. Persistendo
il motivo di sospensione trascorso il periodo di sei mesi, il Consiglio
Direttivo, sentito il parere dei Probiviri, delibera l'esclusione dal
corpo associativo, a maggioranza di due terzi dei votanti, concedendo
all'interessato la possibilità di presentare preventivamente gli
elementi a sua giustificazione.
15. La perdita
della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul
patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun
titolo.
E' escluso qualsiasi
rimborso della quota associativa al socio sospeso, recedente o escluso.
Il Consiglio
Direttivo si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell’intera
quota annuale per tutta la durata dell’anno in corso e qualunque altra
somma dovuta dall’associato.
Articolo 6 - ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
1.
Sono organi dell'Associazione:
l' Assemblea
dei soci;
il Consiglio
Direttivo;
il
Presidente;
il Collegio
dei Sindaci;
il Collegio
dei Probiviri.
2.
Tutte le cariche sono gratuite, (salvo eventuale rimborso,
preventivamente autorizzato, delle spese vive incontrate dai componenti
degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi), sono
elettive, e hanno durata di tre anni, con possibilità di rielezione dei
rispettivi membri.
Articolo 7 -
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
1.
L'Assemblea è
il massimo organo deliberante e le sue deliberazioni prese in conformità
alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Essa è costituita
dai Soci di cui all'articolo 5, comma 1 ed è convocata dal Presidente,
almeno una volta all'anno, presso la sede sociale o altrove, purché nel
territorio regionale.
E' inoltre
convocata ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo
ritengano opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo
dei soci o da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.
2.
Le
convocazioni dell'Assemblea sono comunicate ai Soci mediante lettera
contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione
di prima e di eventuale seconda convocazione, inviata a ciascuno dei
soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e
mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo
dell'Associazione, presso la sede, almeno 10 giorni prima della data
della riunione stessa.
L'Assemblea può
essere convocata in seconda convocazione anche in ora successiva dello
stesso giorno della prima convocazione.
3. L’Assemblea,
salvo i casi di maggioranza qualificata previsti in altre parti del
presente Statuto, delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti con diritto di voto (esclusi i soci
junior).
Qualunque tipo di maggioranza approvi le deliberazioni assembleari, deve
sempre comprendere il voto favorevole di tutti i soci fondatori
presenti.
Qualora non vi sia
l’approvazione da parte di tutti i soci fondatori presenti, le
deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva assemblea con
il voto favorevole della maggioranza dei due terzi di tutti i soci
aventi diritto di voto.
4. Sono di
competenza dell'Assemblea:
a)
l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo
sull'attività svolta dall'Associazione;
b)
l'approvazione del bilancio patrimoniale, del rendiconto
economico e del bilancio preventivo per l'anno successivo, presentati
dal Consiglio Direttivo;
c)
l'elezione del Consiglio Direttivo e la precisazione dei suoi
poteri;
d)
l'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i membri del
Consiglio Direttivo;
e)
l'elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;
f)
la definizione degli organi a cui compete la gestione ordinaria
delle diverse attività sociali;
g)
l’approvazione del Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo;
h)
la determinazione dell'entità delle quote sociali annue; la
deliberazione sull’eventuale accettazione di prestiti infruttiferi da
parte di soci, proposta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 4,
comma 2 del presente Statuto;
i)
le eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento
dell'Associazione;
5. Ogni socio in
regola con il pagamento delle quote associative annuali e non sospeso
dai suoi diritti, può partecipare al voto o può farsi rappresentare da
altro votante mediante delega scritta.
Non sono ammesse
più di due deleghe alla stessa persona.
Spetta al
presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Gli amministratori
non votano su argomenti riguardanti la loro responsabilità e
nell'approvazione dei bilanci.
Ogni
socio ha diritto ad un voto.
6. Le
deliberazioni dell'Assemblea sono prese in conformità al presente
Statuto ed al dettato dell’art. 21 del Codice Civile, che per comodità
qui si trascrive:
“Le deliberazioni dell'assemblea sono
prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli
associati.
“In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti .
“Nelle deliberazioni di approvazione
del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non hanno voto.
“Per modificare l'atto costitutivo e
lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza
di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
“Per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.”
7. L'Assemblea è
presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, dal
Vice Presidente o dal segretario o in assenza di quest'ultimo da un
membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
8. Le funzioni
di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di
suo impedimento, da persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.
9. I verbali
dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente
dell’Assemblea e dal segretario stesso.
Articolo 8 - IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
1.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, nominati
dall'Assemblea fra i soci, non sospesi dai propri diritti e che non
abbiano in corso alcun contenzioso con l’Associazione, che si candidano
a farne parte.
Tra i componenti
del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina il Presidente ed il Vice
Presidente.
2.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed in sua
assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta se ne
dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta
almeno due membri del Consiglio stesso.
3.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti
esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con
parere consultivo.
Le riunioni sono
convocate con avviso, anche verbale, contenente l'ordine del giorno,
recapitato almeno tre giorni prima della riunione a tutti i membri e
sono presiedute dal
Presidente o dal
Vice Presidente o da un consigliere designato dal Presidente.
Solo in caso di
urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24 ore.
4.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti.
5.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri
del Consiglio Direttivo, essi vengono sostituiti con delibera degli
altri membri, approvata dal Collegio Sindacale e convalidata dalla prima
Assemblea successiva alla nomina.
I nuovi membri sono
tratti dalla lista dei non eletti, procedendo secondo i voti ricevuti e
durano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
Qualora tale
sostituzione non fosse possibile per indisponibilità di candidati, il
Presidente, sentito il Collegio Sindacale, convoca entro trenta giorni,
l'Assemblea dei soci per la nomina dei consiglieri mancanti.
6.
In caso di impedimento temporaneo del presidente, ne esercita le
funzioni il Vice Presidente o, in sua assenza, il consigliere più
anziano di età, dandone comunicazione al Collegio Sindacale.
7.
Qualora poi venga a mancare il Presidente, il Consiglio
direttivo, sentito il Collegio Sindacale, provvede all'urgente
convocazione dell'Assemblea per la sua nomina.
8.
Il consigliere che non partecipa per tre volte consecutive alle
sedute del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo decade dalla
carica.
9.
Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto stabilito in altre parti
del presente Statuto, è investito di tutti i poteri per lo svolgimento
dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi,
eccetto che per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.
In particolare, ha i
seguenti compiti e poteri:
a)
curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione;
b)
attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
c)
valutare e decidere sull’accoglimento delle domande di
assistenza;
d)
preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi
alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e
particolari della vita dell'Associazione;
Detto Regolamento
dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà
con le maggioranze ordinarie.
Il Regolamento verrà
trasmesso, appena approvato, al competente Ufficio regionale per le
incombenze di sua pertinenza.
e)
promuovere e studiare nuove proposte e progetti inerenti
all'attività dell'Associazione;
f)
organizzare e curare il funzionamento dell'Associazione e
l'eventuale assunzione di personale dipendente;
g)
tenere i rapporti con gli enti o i privati che materialmente
sostengono l'Associazione e promuovere iniziative per estenderne il
numero;
h)
erogare i mezzi di cui dispone l'Associazione per il
raggiungimento dei fini associativi;
i)
determinare annualmente la quota minima associativa da proporre
all’Assemblea;
j)
predisporre il bilancio dell'Associazione e sottoporlo
all'approvazione dell'Assemblea;
k)
nominare il segretario ed il tesoriere;
l)
accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
m) deliberare in
merito alla sospensione od esclusione dei soci, ai sensi dell’art. 5,
commi 12, 13 e 14.
n) redigere la
relazione annuale sull'attività dell'Associazione ed il programma delle
attività per l'anno successivo.
10. Le delibere
sono prese a maggioranza dei votanti.
Delle deliberazioni
stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
segretario.
11. Il Consiglio
Direttivo può delegare determinati compiti anche in via continuativa al
Presidente, al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri e delegare a
gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 9 - IL
PRESIDENTE ed il Vice Presidente
1. Al
Presidente spetta la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera e con facoltà di
nominare procuratori alle liti e ad negotia.
2. Convoca le riunioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, ne prepara l’ordine del giorno, le
presiede.
Assicura pronta ed
efficace esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo .
3. Può delegare, nei limiti preventivamente
fissati dal Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze al Vice
Presidente o a determinati Consiglieri.
4. Per il
periodo della sua durata in carica, è legalmente responsabile
dell’osservanza di tutte le norme di legge che regolano l’attività
dell’Associazione.
Dovrà relazionare
periodicamente al Consiglio Direttivo l’andamento della sua attività ed
eseguire le delibere del Consiglio stesso per quanto gli compete.
5. Il Presidente
ed il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea tra i membri del
Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – IL
COLLEGIO DEI SINDACI
1.
Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, tra
cui uno viene designato presidente, e da due supplenti, aventi
esperienza in campo amministrativo, eletti dall'Assemblea anche tra i
non soci e durano in carica tre anni.
2.
Non possono essere eletti tra i sindaci coloro che abbiano
pendenze di carattere legale o amministrativo nei confronti
dell'Associazione, coloro che sono legati all'Associazione da un
rapporto continuativo di dipendenza o di prestazione d'opera
retribuita e coloro che nell'Associazione svolgono funzioni che
comportino compiti e/o responsabilità di natura patrimoniale o
contabile di qualsiasi tipo.
3.
Decade dal suo ufficio il sindaco assente per più di tre volte
dalle riunioni del Collegio, salvo per giustificato motivo.
4. Se nel corso
dell'esercizio viene a mancare un sindaco, i rimanenti provvedono a
sostituirlo con propria delibera con il primo, in ordine di suffragi
ottenuti, dei non eletti dall'Assemblea.
In difetto di
candidati il Collegio sindacale invita il Presidente
dell’Associazione a convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei
soci per l'elezione del sindaco mancante.
5. Il Collegio
dei sindaci controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila
sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento e accerta
la regolare tenuta della contabilità; certifica la corrispondenza del
bilancio e del conto dei profitti e perdite rispetto alle risultanze dei
libri e delle scritture contabili, nonché la correttezza della
valutazione del patrimonio associativo.
Il Collegio Sindacale
verifica almeno ogni semestre la consistenza di cassa e
l'esistenza dei valori di proprietà dell'associazione.
6. I sindaci
possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti
d'ispezione e di controllo e possono chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni associative.
7. I sindaci
sono responsabili della verità delle loro attestazioni e sono tenuti al
segreto sui fatti ed i documenti di cui hanno conoscenza in ragione del
loro ufficio, salvo il caso di adempimento di loro doveri di natura
penale.
8. Ogni socio
può denunciare i fatti di carattere economico od amministrativo che
ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tenerne conto
nella relazione all'Assemblea.
Se la denunzia è
fatta da almeno due membri dell'Associazione, il Collegio indaga senza
ritardo sui fatti denunciati e presenta le sue conclusioni ed eventuali
proposte all'Assemblea, convocandola immediatamente se la denuncia
appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.
9. Il Collegio
Sindacale assiste di norma alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve
comunque presenziare a quelle relative alla redazione ed approvazione
del bilancio.
Assiste inoltre
all'Assemblea.
Articolo 11 - IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei
Probiviri, è costituito da 3 soci, eletti singolarmente dall’Assemblea a
scrutinio segreto con maggioranza di almeno due terzi dei voti.
I Probiviri hanno il
compito di garantire che nell'attività dell'Associazione sia sempre
rispettato lo spirito che l'ha fatta nascere.
A questo scopo
esamineranno le eventuali controversie tra gli aderenti, tra questi e
l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli
organi stessi.
Qualora non sia
possibile pervenire a una loro auspicabile amichevole composizione il
Collegio giudicherà secondo equità, procedendo senza vincoli formali
preordinati, con le modalità di volta in volta reputate più idonee al
caso.
Emetterà infine un
lodo inappellabile, a maggioranza dei giudicanti, del quale sarà
comunicato il testo senza ritardo al Consiglio Direttivo, che ne darà
notizia all'Assemblea dei soci con regolare menzione nel relativo
verbale.
Articolo 12 -
ESERCIZI SOCIALI E LIBRI
1.
Il Consiglio Direttivo redige il conto di gestione al 31 dicembre
di ogni anno, dettagliando entrate ed uscite, così come lo stato
patrimoniale, da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti
ricevuti.
2.
I bilanci devono essere presentati al Collegio Sindacale, per
l’approvazione, trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea.
I sindaci,
effettuate le opportune verifiche, li visteranno, garantendo così la
regolare tenuta della contabilità e l'impiego e conservazione del
patrimonio associativo.
Il Collegio
Sindacale darà relazione all'Assemblea delle operazioni di verifica
effettuate e delle loro risultanze.
3. L'esercizio
sociale ha durata annuale: dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni
anno.
Entro il mese di
aprile deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio
consuntivo e la relazione del Presidente e per deliberare eventualmente
sulle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo
All’Assemblea il
Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.
4.
L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a)
il libro dei soci;
b)
i libri dei verbali delle riunioni degli organi associativi
c)
i libri contabili
d)
il libro degli inventari.
Articolo 13 –
SCIOGLIMENTO
L'Associazione potrà
sciogliersi, a norma del presente Statuto, quando sia divenuto
impossibile o eccessivamente oneroso il perseguimento dei fini
associativi.
Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberata dall’Assemblea dei soci,
con una maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, che
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L’eventuale
patrimonio residuante dopo l’esaurimento della liquidazione, sarà
devoluto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 266
dell’11/8/1991, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, designate dall’Assemblea dei soci
Articolo 14 – ALTRE
NORME
Per
quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le
vigenti norme del codice civile in materia di associazioni private
riconosciute e le disposizioni della legge 11 Agosto 1991 n. 266 e della
legge regionale 24.7.1993 n. 22 della Regione Lombardia, con le loro
eventuali modifiche ed integrazioni.
Associazione "Le Vele" -
ONLUS
Sede legale: via Mazzini, 14 - 20090 Segrate
Sede operativa: via Rugacesio, 9 - 20096 Pioltello
Iscritta al registro del volontariato della Regione Lombardia, con
D.p.g.r. n. 26057 del 24.10.2000
e al Registro
Regionale delle Associazioni Familiari con Decreto nr. 3827 del
05.04.2006. |